COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 28/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Carlo Orlandi e della società ASD TORRE PEDRERA (Campionato 2° Categoria)

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 28/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Carlo Orlandi e della società ASD TORRE PEDRERA (Campionato 2° Categoria) Con nota 02.08.16, n. 001503/1095 pf 15 16/AA/mg, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. CARLO ORLANDI, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Torre Pedrera, per inosservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione sia all’art.44 comma 3 del Reg. LND, sia all’art.40, lett. D) del Regolamento Settore Tecnico per non aver tesserato per la Stagione Sportiva 2015/2016, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico FIGC per la conduzione tecnica della 1^squadra; - la società ASD TORRE PEDRERA, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, realizzati come sopra descritti; Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con 3 mesi di inibizione per il Sig. Carlo Orlandi e l’ammenda di € 200,00 a carico della società ASD Torre Pedrera Il Tribunale, - letto il deferimento; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - preso atto delle richieste avanzate dalla Procura Federale; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere 2 mesi di inibizione al Sig. Carlo Orlandi e l’ammenda di € 200,00 alla società ASD Torre Pedrera. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito
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