COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 28/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Carlo Salvatore Rizzo e della società ASD FC REAL SAN PROSPERO (Campionato 3° categoria)
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°12 del 28/09/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Carlo Salvatore Rizzo e della società ASD FC REAL SAN PROSPERO (Campionato 3° categoria) Con nota 01.08.16, n. 00173 - 1173 pf 15 16/AV/vg, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. CARLO SALVATORE RIZZO, tesserato in qualità di Presidente della Società ASD FC Real San Prospero, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e in relazione all’art.8 comma 15 del C.G.S., per mancata osservanza dell’obbligo di adempiere ai pagamenti dovuti come accertati dagli Organi di Giustizia Sportiva e dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali (organi fra i quali rientra la Commissione Premi di preparazione) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione; - la società ASD FC REAL SAN PROSPERO, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, realizzati come sopra descritti; Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con 2 mesi d’inibizione a carico del Sig. Carlo salvatore Rizzo ed € 200,00 di ammenda a carico della società ASD FC REAL SAN PROSPERO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - preso atto delle richieste avanzate dalla Procura Federale; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere 2 mesi di inibizione al Sig. Carlo Salvatore Rizzo e l’ammenda di € 150,00 a carico della società ASD FC REAL SAN PROSPERO. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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