COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 28/09/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale TORNEO CAVAZZOLI – CATEGORIA UNDER 20 Nr. 113 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATLETICO MONTAGNA S.C.S.D. Avverso squalifica fino al 25.05.2020 del calciatore ROMEI NICOLA. Delibera del G. S. del Comitato Provinciale di REGGIO EMILIA contenuta nel C.U. n. 3 del 20.07.2016. Gara Castellarano – Atletico Montagna

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 28/09/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale TORNEO CAVAZZOLI – CATEGORIA UNDER 20 Nr. 113 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATLETICO MONTAGNA S.C.S.D. Avverso squalifica fino al 25.05.2020 del calciatore ROMEI NICOLA. Delibera del G. S. del Comitato Provinciale di REGGIO EMILIA contenuta nel C.U. n. 3 del 20.07.2016. Gara Castellarano – Atletico Montagna Contro il provvedimento disciplinare sopra indicato propone ritualmente reclamo la società ATLETICO MONTAGNA ritenendolo ingiustificato ed eccessivo in quanto motivato da una ricostruzione dei fatti non corrispondente alla realtà. Secondo la reclamante la responsabilità degli eventi sarebbe infatti ascrivibile al direttore di gara “che avrebbe arbitrato in modo assai discutibile e fornito una versione in parte non veritiera”. Sempre a dire della società ricorrente l’arbitro della gara si sarebbe reso protagonista di gravi atti di violenza nei confronti del proprio calciatore Nicola Romei. Chiede pertanto che sia effettuata un’ulteriore attività istruttoria e siano sentiti personalmente tutti i testimoni indicati nella querela che il proprio tesserato ha sporto nei confronti direttore di gara. Conclude la società Atletico Montagna richiedendo, in via principale, che sia dichiarata la nullità del provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo ovvero che, in via subordinata, il provvedimento stesso sia ridotto alla stregua di una squalifica di durata simbolica. Letto il referto di gara e i relativi supplementi. Rilevato che quanto riportato dall’arbitro è stato confermato da accertamenti effettuati dal Procuratore Federale Aggiunto su espressa richiesta rivoltagli, ai sensi dell’articolo 34 comma 4 del CGS, dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Emilia. Considerato che la minuziosa e dettagliata indagine federale è potuta giungere alla sicura identificazione del calciatore Nicola ROMEI come autore del gesto di violenza ai danni dell’Arbitro della gara. Atteso che dalla stessa indagine si evince che la condotta violenta si è concretizzata in un pugno che al termine della gara il suddetto calciatore ha inferto da tergo al Direttore di Gara, colpendolo alla tempia e provocandogli una contusione al volto successivamente certificata dal Servizio di Pronto Soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Atteso altresì che le istanze istruttorie richieste dalla ricorrente non possono trovare accoglimento in quanto non conformi alle norme procedurali contenute nel Codice di Giustizia Sportiva. Ritenuto che nonostante le argomentazioni addotte dalla società reclamante, il Giudice Sportivo abbia interpretato correttamente le risultanze del procedimento di prima istanza, risultanze che anche a questa Corte Sportiva d’Appello appaiono del tutto univoche e concordanti. Tenuto altresì conto che i fatti riferiti dall’Arbitro e confermati dalle minuziose indagini federali si sono verificati nel contesto di un torneo estivo di calcio giovanile e che quest’ultimo aspetto non può che essere considerato come una circostanza ulteriormente aggravante per l’autore della condotta violenta ai danni dell’arbitro della gara. P Q R La Corte rigetta il reclamo della società ATLETICO MONTAGNA e conferma integralmente il provvedimento disciplinare della squalifica a tutto il 25 maggio 2020 adottato dal Giudice Sportivo ai danni del calciatore Nicola ROMEI. Dispone per l’addebito della tassa reclamo non versata.
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