COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 05/10/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Giuseppe Capitani e della Società AC CERREDOLESE ASD (Campionato 1^ Categoria)

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 05/10/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Giuseppe Capitani e della Società AC CERREDOLESE ASD (Campionato 1^ Categoria) Con nota 09.08.2016, n. 1815/1294 pf15 16/SP/AA/mg, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. CAPITANI GIUSEPPE, Presidente all’epoca dei fatti dell’ASD Cerredolese per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., per avere , in data 02.02.2016, alle ore 19.55, con una e – mail inviata al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna e prima che lo stesso assumesse decisioni in merito alla gara Cerredolese – Flos Frugi del 31.01.16, tentato di persuadere l’organo decidente a “non prendere ingiuste decisioni” in merito alla gara , condizionata negativamente dall’arbitro, nonché, per aver conseguentemente, sempre attraverso lo scritto, offeso la classe arbitrale assumendo “che gli arbitri sono la rovina degli altri”; - la società ASD CERREDOLESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente realizzati come sopra descritti. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con 45 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe Capitani ed € 150,00 di ammenda a carico della società ASD Cerredolese. Il Tribunale, - letto il deferimento; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - ritenute pienamente giustificate e congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale. - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere 45 giorni di inibizione a carico del Sig. Giuseppe CAPITANI ed € 150,00 di ammenda a carico della società ASD Cerredolese. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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