COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 12/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 114 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD FOLGORE RUBIERA

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 12/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 114 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD FOLGORE RUBIERA Avverso provvedimento di perdita della gara Folgore Rubiera – Vigor Carpaneto 1992 disputatasi il 4 settembre 2016. Delibera del G. S. presso il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna contenuta nel C.U. n. 10 del 1settembre 2016. Contro il provvedimento disciplinare sopra indicato propone ritualmente reclamo la società ASD FOLGORE RUBIERA eccependone l’erroneità e l’illegittimità per due distinti ordini di motivi. In primo luogo per la mancata conoscenza e mancata conoscibilità del Comunicato Ufficiale n. 3 del 30 maggio 2016 della Delegazione Provinciale di Parma, nel quale era riportata la squalifica inflitta al calciatore Simone Blotta, all’epoca tesserato presso una diversa società, per essere incorso in una doppia ammonizione in occasione delle gare del Torneo Emiliagol memorial Barella. Sostiene al riguardo la ricorrente che il suddetto Comunicato Ufficiale è stato esposto in bacheca con l’esplicita dicitura “ad uso delle società partecipanti al torneo” e che per questa ragione non sarebbe opponibile alle società, come la stessa Folgore Rubiera, che al torneo in questione non hanno preso parte. Rileva altresì la società ricorrente come il Comunicato Ufficiale n. 3 della Delegazione Provinciale di Parma non sia mai apparso sul sito web della stessa Delegazione contravvenendo con ciò a una disposizione della medesima Delegazione parmense, contenuta nel C.U. n. 11 del 14 settembre 2016, secondo la quale “i C.U. dei Tornei verranno sempre pubblicati sul sito della Delegazione www.figcparma.it nel menù alla voce Tornei – Comunicazione Ufficiale Tornei” –. Dal mancato rispetto delle prescrizioni minime richieste per rendere conoscibili i provvedimenti disciplinari contenuti nel Comunicato sopra citato discenderebbe, secondo la ricorrente, l’impossibilità, non rimproverabile e dunque scusabile, di conoscere la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Parma nei confronti di un calciatore che solo successivamente è divenuto un proprio tesserato. Con il secondo motivo di gravame la società Folgore Rubiera sostiene che la squalifica inflitta al calciatore Simone Blotta non doveva in ogni caso essere scontata nel campionato di Eccellenza, posto che la squalifica stessa fu comminata per condotte tenute in una competizione ben distinta dal suddetto campionato. Non considerando tale circostanza il Giudice Sportivo presso il CRER “avrebbe pertanto violato il principio di separatezza delle competizioni normativamente previsto dal Legislatore”. Le argomentazioni così come sopra riassunte, portano la ricorrente a ritenere che il calciatore Simone Blotta avesse pieno titolo per disputare la gara del Campionato Eccellenza tra le proprie fila e pertanto a concludere per la richiesta dell’annullamento e/o revoca della decisione del Giudice Sportivo con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo al termine della gara in questione. La società Folgore Rubiera, che preventivamente aveva chiesto di essere sentita, è presente all’odierno dibattimento rappresentata da persona di fiducia. In sede di dibattimento il difensore della ricorrente approfondisce verbalmente le motivazioni illustrate nel ricorso sottolineando in particolare le anomalie del Comunicato del Giudice Sportivo di Parma, nel quale era contenuto il provvedimento disciplinare della squalifica ai danni del calciatore Simone Blotta, e ribadendo la richiesta dell’annullamento dell’impugnata delibera. La Corte Sportiva d’Appello dell’Emilia Romagna riconosce la pregnanza e la dignità giuridica delle argomentazioni addotte dalla società Folgore Rubiera a sostegno del proprio ricorso e ritiene sostanzialmente credibile la tesi, sostenuta dalla stessa società, di avere agito in buona fede e senza l’intenzione di commettere un illecito sportivo. Si rileva altresì che la pubblicazione, da parte del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Parma, del Comunicato Ufficiale n. 3 del 30/05/2016 è effettivamente avvenuta con una dicitura che poteva risultare fuorviante e senza quelle avvertenze e modalità che, se fossero state seguite, ne avrebbero sicuramente garantito una maggiore conoscibilità. Nonostante ciò la Corte Sportiva d’Appello ritiene che il ricorso in parola non possa essere accolto in quanto il Giudice Sportivo ha correttamente valutato, sia in fatto che in diritto, le circostanze e le motivazioni del reclamo presentato dalla Società Vigor Carpaneto 192. Da un lato occorre infatti considerare che, come da ultimo ribadito espressamente anche nel Comunicato Ufficiale Nr. 1 della FIGC-LND punto 26) del 1 luglio 2016 nonché per giurisprudenza consolidata e almeno fin tanto che l’ordinamento sportivo non si sarà ufficialmente adeguato all’era digitale in cui viviamo, il solo mezzo valido di conoscenza delle decisioni adottate dagli Organi e degli Enti operanti nell’ambito Federale è rappresentato dall’affissione negli appositi albi istituiti presso le sedi dei Comitati Regionali e delle Delegazioni Provinciali. Mentre, allo stato attuale delle cose, tutte le altre modalità di comunicazione, compresa quella via internet, non hanno alcun valore ufficiale e devono intendersi, qualora siano utilizzate, come forme di cortesia verso le società, i tesserati e l’utenza in generale. Dall’atro lato, va rilevato che l’attuale dettato degli articoli 19 comma 11.3 e 22 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, non offre margini per arrivare a un’interpretazione diversa da quella che il Giudice di prima istanza ha dato a tali previsioni normative per giungere alla conclusione che il calciatore Simone Blotta avrebbe effettivamente dovuto scontare nella prima gara ufficiale della sua nuova società, quella squalifica, subita nell’ambito del Torneo Emiliagol memorial Barella, che non aveva potuto scontare nella stagione sportiva precedente. P Q R La Corte rigetta il reclamo della società ASD FOLGORE RUBIERA e conferma in toto il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo. Dispone per l’addebito della tassa reclamo non versata.
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