COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 12/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA: FIORANO – MARANELLO del 04/10/2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 12/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA: FIORANO - MARANELLO del 04/10/2016 Il Giudice Sportivo, ha letto il referto, ed il relativo supplemento, da cui ha rilevato che la gara in oggetto è stata sospesa dall’arbitro al 29’ del secondo tempo a causa di un guasto parziale all’impianto di illuminazione del terreno di gioco. Nella specie il Direttore di gara nel proprio referto, nonché nell’allegato supplemento, al quale va riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata, ha dichiarato che la gara in questione non si è potuta più svolgere a causa un improvviso guasto che ha determinato lo spegnimento di uno dei quattro lampioni che illuminano il terreno di gioco. In particolare l’arbitro ha precisato che, in conseguenza di tale anomalia di funzionamento, vi era una scarsa illuminazione di una parte del terreno di gioco e, comunque, tale da rendere impraticabile la ripresa della partita. Il Direttore di gara una volta ricevuta conferma dal custode del campo dell’impossibilità di risolvere il suddetto guasto in tempo utile, ovvero entro il previsto tempo di attesa, ha deciso di sospendere definitivamente la gara. Rilevato che il Direttore di gara ha espressamente dichiarato che, in quello specifico frangente, non ha ritenuto più sussistenti le condizioni minime di illuminazione necessarie allo svolgimento della gara e che, pertanto, ha deciso di sospendere la gara; Rilevato che l’arbitro ha, comunque, chiesto alla società ospitante se era possibile riattivare completamente l’impianto d’illuminazione sovra menzionato e che il custode gli ha comunicato di non poter risolvere tale problema in tempi brevi ovvero in tempo utile per la disputa della gara; Rilevato che, dopo circa dieci minuti dalla definitiva sospensione della gara, una delle quatto lampade del suddetto lampione è tornata a funzionare e che, tuttavia, l’arbitro ha espressamente chiarito, nel proprio supplemento, che l’illuminazione continuava a non essere sufficiente ai fini della ripresa della gara; Considerato che le circostanze materiali sopra descritte non esonerano da responsabilità la società ospitante utilizzatrice dell'impianto sportivo sulla quale, comunque, ricade l'obbligo del perfetto allestimento del campo di gioco e della costante efficienza di tutti i suoi accessori; Ritenuto che la società ospitante, sulla base delle normative del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nonché della consolidata giurisprudenza sportiva, è da ritenersi oggettivamente responsabile del perfetto allestimento del campo di gioco e della costante efficienza di tutti i suoi accessori; Considerato, pertanto, che il non regolare svolgimento della gara è da attribuirsi alla Soc. Fiorano sulla base di quanto disposto dall'art. 17 comma 1 C.G.S. ; Visto anche il comma 4 dell’art 17 C.G.S. P.T.M. Questo Giudice Sportivo delibera: di comminare alla società Fiorano ex art.17 comma 1 C.G.S la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: FIORANO - MARANELLO 0 – 3 Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
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