COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 26/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 121 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S. CENTESE A.S.D. Avverso la punizione sportiva della perdita della gara. Delibera del G.S. della Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. n. 12 del 06/10/2016 della Delegazione Provinciale di Modena.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 26/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 121 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S. CENTESE A.S.D. Avverso la punizione sportiva della perdita della gara. Delibera del G.S. della Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. n. 12 del 06/10/2016 della Delegazione Provinciale di Modena. Gara Sporting Centese – Castelvetro Calcio del 02/10/2016 La Società Sporting Centese A.S.D. – Settore Giovanile – propone ricorso avverso il succitato provvedimento che ha decretato la sconfitta a tavolino di entrambe le squadre poiché, a seguito dei provvedimenti espulsione assunti dall’Arbitro, a tutte e due le contendenti è venuto meno il numero minimo di giocatori necessario per il proseguimento dell’incontro. Assume la ricorrente che, “pur non volendo minimizzare il comportamento dei propri tesserati e sostenitori”, non sussisteva in realtà alcun valido motivo per indurre l’Arbitro a decidere la sospensione anticipata della gara poiché ci sarebbe stato solo un “accenno di un principio di mischia” subito sedata dall’intervento dei dirigenti. Rileva inoltre la reclamante che nella distinta della squadra avversaria mancava l’indicazione del guardalinee di parte e che alcuni giocatori, il dirigente accompagnatore ufficiale e l’allenatore della società Castelvetro erano sprovvisti di regolare tessera riconoscitiva rilasciata dalla federazione. Per quanto precede ritiene la società Sporting Centese che non ci fossero le condizioni per poter disputare la gara. La reclamante non si spiega inoltre l’ammenda che le è stata inflitta per le intemperanze dei propri sostenitori e precisa infine che un calciatore avversario sarebbe stato erroneamente considerato espulso dall’Arbitro. La Società Sporting Centese ha chiesto di essere ascoltata ed è presente all’odierno dibattimento rappresentata da persona delegata dal proprio Presidente. Mentre l’altra società interessata al ricorso in parola, benché regolarmente informata, non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni e non è presente. In sede di dibattimento la ricorrente si riporta alle motivazioni addotte a sostegno del proprio ricorso e insiste nel sostenere che in realtà non c’è stata alcuna rissa, ma solo un contatto fisico tra un giocatore della del Castelvetro e uno della Centese. Dopo questo contatto l’arbitro ha interrotto la partita con una decisone eccessiva e ingiustificata. Rileva innanzitutto questa Corte che le argomentazioni addotte dalla società Sporting Centese per sostenere la non regolarità ab origine della gara, per avere schierato la squadra avversaria alcuni giocatori e un allenatore non tesserati, per aver inserito in elenco un dirigente non tesserato e per non aver indicato in distinta il nominativo del proprio guardalinee di parte, costituiscono motivi di ricorso inammissibili in quanto generici e per di più presentati per la prima volta innanzi alla Corte Sportiva d’Appello e dunque proposti fuori termine oltre che a un organo di giustizia sportivo diverso da quello a cui spetta giudicare sulla regolarità delle gare. Parimenti infondati e non degni di accoglimento appaiono a questa Corte i motivi di merito del ricorso. Dagli atti ufficiali di gara risulta infatti che l’Arbitro ha individuato distintamente quattro calciatori della Centese, che già in precedenza aveva subito un’espulsione, e cinque del Castelvetro che hanno preso parte alla rissa e che per questo motivo sono stati considerati espulsi. Il Giudice Sportivo ha valutato correttamente detta circostanza e in applicazione dell’articolo 17 comma 2 del CGS ha legittimamente inflitto alle due società interessate la punizione sportiva della perdita della gara. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il ricorso della Società SPORTING CENTESE A.S.D. e conferma integralmente la delibera del G.S. della Delegazione Provinciale di Modena. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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