COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 03/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 123 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SOCCER SALICETA Avverso squalifica per tre gare inflitta al calciatore Ben Hassan Badr. Delibera del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. n. 14 del 20 ottobre 2016. Gara Young Boy Cognetese – Soccer Saliceta del 16/10/2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 03/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 123 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SOCCER SALICETA Avverso squalifica per tre gare inflitta al calciatore Ben Hassan Badr. Delibera del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. n. 14 del 20 ottobre 2016. Gara Young Boy Cognetese – Soccer Saliceta del 16/10/2016 Contro il provvedimento disciplinare sopra indicato propone ritualmente reclamo la società ASD SOCCER SALICETA sostenendo che il proprio calciatore, alla vista del secondo cartellino giallo e del successivo provvedimento di espulsione, si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro per poi uscire dal campo tranquillamente e senza profferire imprecazioni e offese nei confronti dello stesso direttore di gara. Per quanto precede la società ricorrente ritiene eccessiva la squalifica di tre giornate e ne chiede la riduzione. La società ASD SOCCER SALICETA non ha chiesto di essere sentita e non è presente all’odierno dibattimento. Letto il referto di gara nel quale l’Arbitro ha riportato che il calciatore Ben Hassan Badr, ammonito per la seconda volta per non essersi disposto a distanza regolamentare nell’esecuzione di un calcio di punizione a favore della squadra avversaria, nell’abbandonare il terreno di gioco gli urlava una frase contenente espressioni irriguardose e offensive. Ritenuto che la condotta del calciatore Ben Hassan Badr, così come descritta dall’arbitro nel proprio referto, integri la fattispecie stabilita e prevista dall’articolo 19 comma 4 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. Rilevato che la suddetta norma stabilisce che in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, tenuta da un calciatore in occasione o durante la gara e in assenza di particolari circostanze aggravanti o attenuanti, vada inflitta la squalifica per due giornate. P Q R La Corte Sportiva d’Appello accoglie il ricorso della società ASD Soccer Saliceta e riduce a due le giornate di squalifica a carico del calciatore Ben Hassan Badr. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.
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