COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 03/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 125 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NOCETO Avverso squalifica fino al 21/12/2016 inflitta al calciatore Lorenzo Trentini. Delibera del G.S. presso il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna contenuta nel C.U. Nr. 14 del 12/10/2016.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 03/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 125 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NOCETO Avverso squalifica fino al 21/12/2016 inflitta al calciatore Lorenzo Trentini. Delibera del G.S. presso il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna contenuta nel C.U. Nr. 14 del 12/10/2016. Gara Noceto – Salsomaggiore Calcio del 04/10/2016 La Società ASD Noceto propone reclamo avverso il sopra indicato provvedimento disciplinare sostenendo che, a fine gara, il proprio calciatore Lorenzo Trentini non ha protestato animatamente, ma ha semplicemente illustrato all’arbitro la propria versione dei fatti a proposito del rigore concesso, senza colpire lo stesso direttore di gara, “ma solo appoggiando la mano sulla spalla al fine di attirarne l’attenzione” e senza dunque porre in essere alcuna condotta violenta o irriguardosa. Per le ragioni esposte e anche in considerazione di quanto dispone l’articolo 19 del Codice di Giustizia, la società reclamante ritiene estremamente afflittiva la squalifica inflitta al proprio tesserato e ne chiede, in via principale, il totale annullamento ovvero, in via subordinata, un equo adeguamento in funzione della reale condotta tenuta dal sig. Lorenzo Trentini. La Società ASD Noceto ha chiesto di essere sentita ed è presente all’odierno dibattimento rappresentata da persona di fiducia munita di delega. Rileva preliminarmente questa Corte che il presente reclamo è stato proposto oltre il termine perentorio, previsto e stabilito dall’articolo 36 comma 2 del C.G.S., di sette giorni successivi alla data del comunicato ufficiale in cui era riportata l’impugnata decisione del Giudice Sportivo, e che da tale tardiva proposizione deriva l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso in parola. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo della società A.S.D. Noceto in quanto inammissibile. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata
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