COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 09/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 130 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FC SAN LAZZARO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 09/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 130 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FC SAN LAZZARO Avverso provvedimento di perdita della gara. Delibera del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuto nel C.U. Nr. 14 del 20.10.2016 Gara FC San Lazzaro – Fortitudo Calcio del 16/10/2016. La società FC San Lazzaro propone ritualmente reclamo avverso la succitata decisione del Giudice sportivo ritenendo che nessun addebito possa esserle imputato per quanto concerne la disponibilità di un campo di gioco per le gare interne e ciò in quanto il Comune di San Lazzaro di Savena avrebbe concesso alla stessa ricorrente la disponibilità del campo da gioco per tutte le proprie squadre delle varie categorie: seconda categoria, juniores, allievi e giovanissimi provinciali. Solo in data successiva all’inizio dei campionati la succitata amministrazione comunale avrebbe aggiudicato la gestione dello Stadio Kennedy alla società Real San Lazzaro inserendo però nel capitolato una clausola specifica in forza della quale “il concessionario dovrà garantire l’utilizzo dell’impianto prioritariamente da parte delle società calcistiche del territorio, con incasso diretto delle tariffe d’uso stabilite dal Comune”. In forza di detta clausola la società FC San Lazzaro non si ritiene responsabile della mancata disputa della gara in parola; mancata disputa che è dipesa invece dal comportamento arbitrario del responsabile del Real San Lazzaro che si è rifiutato di aprire l’impianto sportivo impedendovi l’accesso a entrambe le squadre e ai relativi accompagnatori. Per quanto precede la reclamante richiede, in via principale, che sia dichiarata “la propria estraneità ai fatti in virtù dei quali è stata comminata la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3”. In via subordinata la società FC San Lazzaro chiede una non meglio precisata riduzione della punizione della perdita della gara. La Società FC San Lazzaro ha chiesto di essere sentita ed è presente all’odierno dibattimento rappresentata da un dirigente munito di delega e assistito da persona di fiducia. L’altra società interessata al procedimento, benché preventivamente informata, non ha presentato controdeduzioni e non è presente all’odierna riunione. In sede di dibattimento il rappresentante della FC San Lazzaro si riporta alle argomentazioni addotte a sostegno del proprio ricorso e insiste sulla circostanza di avere ottenuto, da parte dell’amministrazione comunale, l’autorizzazione per disputare le proprie gare interne nell’impianto sportivo Kennedy. Sottolinea inoltre la ricorrente il fatto che si è rivelata non veritiera la dichiarazione della società affidataria di tale campo di giuoco, secondo la quale lo stesso sarebbe stato impegnato da una gara del proprio settore giovanile nella stessa ora in cui era stata programmata la partita in parola. La società FC San Lazzaro si sente pertanto vittima di un sopruso posto in essere dall’affidatario dell’impianto sportivo che ha personalmente impedito l’accesso delle squadre negli spogliatoi e sul terreno di giuoco. Rileva questa Corte Sportiva d’Appello che dal rapporto di gara e in particolare dal relativo supplemento, risulta che l’arbitro non ha potuto accedere all’impianto sportivo e dare avvio alla gara in quanto, giunto tempestivamente presso il campo di giuoco dove era in programma la partita, trovava una persona non identificata che si rifiutava di rendere agibile l’impianto sportivo impedendo all’arbitro stesso e a entrambe le squadre presenti l’accesso agli spogliatoi e al terrendo di giuoco. La Corte rileva inoltre che ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, una condizione inderogabile per l’iscrizione ai Campionati è la disponibilità di un impianto di giuoco omologato e dotato dei requisiti previsti dall’articolo 31 dello stesso Regolamento. Pertanto, al di là delle motivazioni addotte dalla ricorrente nel caso specifico che comunque, a giudizio di questa Corte, meritano un maggiore approfondimento da parte della Procura Federale per appurare se vi siano state violazioni dei principi che ispirano e uniformano l’ordinamento sportivo, a stretti termini di regolamento si deve ritenere la stessa società FC San Lazzaro direttamente responsabile della mancata disputa della gara per la sopravvenuta indisponibilità del proprio campo di giuoco così come indicato all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza, atteso che detta indisponibilità non risulta derivare da particolari cause di forza maggiore o da altre circostanze oggettive del tutto indipendenti dalla volontà della società ospitante. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo proposto dalla società FC San Lazzaro e conferma la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna e dunque la sanzione della perdita della gara inflitta alla medesima società FC San Lazzaro. Invia contestualmente copia degli atti del presente procedimento alla Procura Federale affinché valuti se disporre eventuali indagini di propria competenza a riguardo di possibili comportamenti antisportivi posti in essere da tesserati presso la FIGC. Dispone per l’addebito della tassa reclamo non versata.
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