COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18/Bis del 11/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO 1^ CATEGORIA Nr. 128 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN FAUSTINO Avverso squalifica fino al 24/02/2017 inflitta al calciatore Costantino Marini. Delibera del G.S. presso il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna contenuta nel C.U. Nr. 16 del 26/10/2016.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18/Bis del 11/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO 1^ CATEGORIA Nr. 128 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN FAUSTINO Avverso squalifica fino al 24/02/2017 inflitta al calciatore Costantino Marini. Delibera del G.S. presso il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna contenuta nel C.U. Nr. 16 del 26/10/2016. Gara Vis San Prospero – San Faustino del 23/10/2016 La Società ASD San Faustino propone reclamo avverso il sopra indicato provvedimento disciplinare ritenendo che la squalifica inflitta al proprio calciatore sia eccessiva in quanto la spinta che lo stesso giocatore Marini ha inferto all’arbitro non sarebbe stata volontaria, ma dipesa da un urto a sua volta subito da propri compagni che si erano raggruppati nei pressi del direttore di gara; la spinta non sarebbe comunque stata così violenta da mettere a repentaglio l’equilibrio dell’arbitro, non avrebbe provocato a quest’ultimo nessun danno fisico e, rileva infine la ricorrente, dopo l’espulsione il proprio calciatore si sarebbe allontanato dal terreno di gioco immediatamente e in modo civile. Per tutti i motivi che precedono si chiede che la squalifica venga ridotta. La Società ASD San Faustino non ha chiesto di essere sentita e non è presente all’odierno dibattimento. Rileva questa Corte che dagli atti ufficiali di gara emerge che il contatto fisico tra il calciatore Costantino Marini e l’arbitro, si è concretizzato in una spinta petto contro petto che ha costretto lo stesso direttore di gara a “fare due passi indietro per rimanere in equilibrio”, ma che non gli ha impedito di portare regolarmente a termine la direzione dell’incontro. Ritiene pertanto la Corte che la sopra descritta condotta del calciatore Marini ai danni di un ufficiale di gara, unitamente al comportamento non regolamentare che lo stesso calciatore aveva in precedenza assunto nei confronti di un avversario e alle vivaci proteste profferite alla vista del cartellino rosso, siano meritevoli di una sanzione meno afflittiva rispetto a quella disposta dal Giudice Sportivo. P Q R La Corte Sportiva d’Appello in accoglimento del reclamo della società A.S.D. San Faustino riduce la squalifica inferta al calciatore Costantino Marini fino a tutto il 23/12/2016. NON Dispone l’addebito della tassa reclamo
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