COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 23/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO 3^ CATEGORIA Nr. 136 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COMPIANO CALCIO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 23/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO 3^ CATEGORIA Nr. 136 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COMPIANO CALCIO Avverso squalifica per 8 giornate di gara del calciatore Raffaele FONTANA e squalifica per 3 giornate di gara del calciatore Antonino RITI Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. n. 19 del 9 novembre 2016. Gara Virtus – Compiano del 06/11/2016 Contro il provvedimento disciplinare sopra indicato propone ritualmente reclamo la Società ASD Compiano Calcio ritenendo eccessive e non giustificate, ai sensi dell’articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva, entrambe le squalifiche inflitte ai propri tesserati. Per quanto riguarda il calciatore Fontana la ricorrente ammette che costui si è reso autore di veementi proteste nei confronti dell’arbitro, ma non di minacce all’incolumità fisica dello stesso ufficiale di gara. Sempre secondo la società Compiano non corrisponderebbe al vero che a fine partita il calciatore Fontana avrebbe intimidito l’arbitro. Riguardo invece al calciatore Antonino Riti la reclamante ammette che costui possa avere avuto una condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del direttore di gara, ma senza pronunciare minacce. Per entrambi i propri tesserati la Società Compiano Calcio chiede una riduzione delle squalifiche inflitte dal Giudice sportivo di Parma. La Società ASD Compiano Calcio ha richiesto di essere sentita ed è presente all’odierna riunione in persona del proprio presidente. In sede dibattimentale la reclamante si riporta alle motivazioni addotte a sostegno del proposto ricorso e precisa ulteriormente che il Fontana non ha dato alcuna “manata” al calciatore avversario Cavalli, il quale si sarebbe procurato una ferita alla fronte in uno scontro di giuoco mentre il Fontana si trovava lontano in un’altra zona del campo. Nega inoltre che il calciatore Fontana abbia mai minacciato di morte l’arbitro e che abbia assunto a fine gara il comportamento riportato a referto relativamente alle foto che sarebbero state scattate all’auto dello stesso ufficiale di gara. Per quanto concerne invece il giocatore Antonino Riti si nega che costui abbia mai minacciato l’arbitro. A giudizio di questa Corte il reclamo della società ASD Compiano Calcio non è fondato e dunque non merita accoglimento in quanto le tesi sostenute per attenuare la gravità della condotta dei propri calciatori non trovano conferma negli atti ufficiali di gara. Da tali atti ufficiali, ivi compreso il supplemento di rapporto redatto dall’arbitro dell’incontro, risulta infatti che durante i minuti di recupero il calciatore Raffaele Fontana colpiva con una manata al volto un avversario, si accapigliava con lo stesso, alla vista del cartellino rosso tentava di raggiungere l’arbitro gridandogli frasi ingiuriose e gravemente minacciose, a partita ultimata reiterava le gravi minacce e, infine, assieme ad altri compagni di squadra, attendeva nel parcheggio dell’impianto sportivo l’arbitro fotografandogli la vettura e assumendo un atteggiamento intimidatorio. Relativamente al calciatore Antonino Riti ancora dagli atti ufficiali risulta che, sempre nei minuti di recupero della gara, lo stesso veniva espulso dal campo perché, dopo essere stato ammonito per proteste, rivolgeva ripetute frasi ingiuriose e di minaccia all’indirizzo dell’arbitro. Sulla scorta di tutto quanto precede, ritiene questa Corte che il Giudice sportivo abbia correttamente valutato le risultanze degli atti ufficiali e determinato in misura adeguata le conseguenti sanzioni disciplinari nei confronti dei calciatori Fontana e Riti. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo della società ASD Compiano e conferma integralmente la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Parma. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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