COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 23/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 137 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UNITED F07 Avverso squalifica per 5 giornate inflitta al calciatore Silvano PACCAGNINI Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. Nr. 17 del 10/11/2016.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°20 del 23/11/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Nr. 137 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UNITED F07 Avverso squalifica per 5 giornate inflitta al calciatore Silvano PACCAGNINI Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. Nr. 17 del 10/11/2016. Gara Libertas Ghepard – United F07 del 06/11/2016 La Società United F07 propone rituale reclamo avverso il sopra indicato provvedimento disciplinare considerandolo eccessivo. La ricorrente ammette che nell’allontanarsi dal terreno di gioco il proprio tesserato Paccagnini possa aver tenuto un comportamento irrisorio e condannabile nei confronti del Direttore di gara, ma nega che da parte del suddetto calciatore siano “state alzate le mani” e sia stato tenuto un comportamento intimidatorio ai danni dello stesso ufficiale di gara. La società reclamante chiede che sia convocato il tesserato Paccagnini per rendere dichiarazioni innanzi alla Commissione e conclude con la richiesta di riduzione della squalifica inflitta dal giudice di prima istanza. Rileva preliminarmente questa Corte che l’istanza della reclamante di convocare il calciatore Paccagnini non può essere accolta in quanto il reclamo è stato proposto dalla società e non in proprio dal suddetto calciatore il quale dunque non può considerarsi parte del presente procedimento. Per quanto riguarda il merito del ricorso, rileva questa Corte che dagli atti ufficiali di gara risulta che a seguito del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, il calciatore Silvano Paccagnini reagiva con proteste plateali, si avvicinava all’arbitro, gli metteva le mani sul viso e gli rivolgeva una frase irriguardosa; inoltre uscendo dal terreno di gioco cercava lo scontro con sostenitori avversari. Alla luce di quanto sopra riportato la Corte ritiene che il Giudice di prima istanza abbia bene valutato le risultanze degli atti ufficiali di gara e abbia adeguatamente determinato il provvedimento sanzionatorio ai danni del calciatore Silvano Paccagnini. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo proposto dalla società UNITED F07 e conferma la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna. Dispone per l’addebito della tassa reclamo non versata.
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