COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 30/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Nr. 139 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MURRI CALCIO Avverso squalifica fino al 24/12/2016 dell’allenatore Roberto MINGANTI, squalifica per 5 giornate di gara del calciatore Edoardo FERRETTI, squalifica per 3 giornate di gara dei calciatori Alessio COSMI e Raffaele GIAMMARINO. Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. Nr. 19 del 24/11/2016. Gara Junior Corticella / Murri del 24/11/2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 30/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Nr. 139 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MURRI CALCIO Avverso squalifica fino al 24/12/2016 dell’allenatore Roberto MINGANTI, squalifica per 5 giornate di gara del calciatore Edoardo FERRETTI, squalifica per 3 giornate di gara dei calciatori Alessio COSMI e Raffaele GIAMMARINO. Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. Nr. 19 del 24/11/2016. Gara Junior Corticella / Murri del 24/11/2016 La società ASD Murri Calcio propone ricorso avverso i provvedimenti disciplinari sopra menzionati chiedendo una consistente riduzione delle squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo in quanto le stesse non sarebbero corrispondenti alla realtà dei fatti posto che Minganti, Cosmi e Giammarino non avrebbero assolutamente profferito nessun tipo di offesa verbale nei confronti del direttore di gara, mentre Ferretti avrebbe sì inveito contro l’arbitro, ma mai si sarebbe scagliato fisicamente contro lo stesso. La società ASD Murri Calcio non ha chiesto di essere sentita e non è presente all’odierna riunione. Rileva preliminarmente la Corte che il provvedimento di squalifica inflitto al Sig. Roberto Minganti, non superando la durata di un mese, rientra nel novero delle sanzioni disciplinari non impugnabili ai sensi dell’articolo 45 del Codice di Giustizia Sportiva e per questa ragione la parte del ricorso che riguarda il suddetto provvedimento va dichiarata inammissibile. Per quanto concerne i comportamenti dei calciatori dagli atti ufficiali di gara e in particolare dal supplemento di rapporto rilasciato dall’Arbitro, risulta che subito dopo il triplice fischio il Ferretti ha, dapprima, rivolto frasi irriguardose all’indirizzo del direttore di gara, per poi venire alle mani con un avversario, spingere anche lo stesso Arbitro nel frangente in cui questi tentava di dividere i contendenti e rivolgergli altre frasi non rispettose. Relativamente ai calciatori Giammarino e Cosmi sempre dal supplemento di rapporto redatto dall’Arbitro appare che entrambi, una volta usciti dal terreno di gioco, inseguivano l’ufficiale di gara continuando a rivolgergli frasi ingiuriose e irriguardose fino al suo ingresso nello spogliatoio. Dalle risultanze ufficiali non emerge pertanto alcuna circostanza attenuante che possa far propendere per una riduzione delle squalifiche inflitte ai succitati calciatori dal Giudice sportivo di prima istanza. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo della società ASD MURRI CALCIO, in quanto in parte inammissibile e nell’altra parte infondato, e conferma nella sua integralità la decisione assunta dal Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna. Dispone l’incameramento della tassa reclamo non versata.
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