COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 30/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO GOVANISSIMI Nr. 141 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD REAL SAMMAURESE GIOVANILE Avverso inibizione fino al 30/03/2017 inflitta al Dirigente Paolo MARCONI Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. Nr. 18 del 09/11/2016. Gara Sampierana – Sammaurese del 06/11/2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 30/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO GOVANISSIMI Nr. 141 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD REAL SAMMAURESE GIOVANILE Avverso inibizione fino al 30/03/2017 inflitta al Dirigente Paolo MARCONI Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. Nr. 18 del 09/11/2016. Gara Sampierana – Sammaurese del 06/11/2016 La Società ASD Real Sammaurese propone ricorre avverso il sopra indicato provvedimento disciplinare considerandolo immotivato ed esagerato senza però specificare il perché. La società reclamante ha chiesto di essere sentita ed è presente all’odierna riunione in persona di un dirigente munito di delega del Presidente il quale precisa che il Sig. Marconi, per la sua storia umana e sportiva, non può avere assunto il comportamento riferito dall’Arbitro nel proprio referto. Rileva questa Corte che il reclamo della società ASD Real Sammaurese Giovanile è stato presentato privo di qualsivoglia motivazione sicché, stante la sua assoluta genericità, deve essere considerato inammissibile ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo proposto dalla società ASD REAL SAMMAURESE GIOVANILE e conferma la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì- Cesena. Dispone per l’addebito della tassa reclamo non versata.
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