COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 07/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 86 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO Con nota 26.10.2016, n. 4484/1256pf15-16 /DP/fda, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: – il sig. CARLO STANGHELLINI, Presidente e legale rappresentante nella corrente Stagione Sportiva della Società ASD Real San Lazzaro, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del CGS, per non aver pagato alla società ATHLETIC FELSINA le somme accertate dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. 10/T.F.N. – Sez. V.E. del 14.01.16, a titolo di saldo dei Premi di Preparazione per i calciatori Bernagozzi Matteo, Serra Federico, e Toselli Francesco, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; – la società ASD REAL SAN LAZZARO, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente Carlo Stanghellini, realizzati come sopra descritti.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 07/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 86 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO Con nota 26.10.2016, n. 4484/1256pf15-16 /DP/fda, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. CARLO STANGHELLINI, Presidente e legale rappresentante nella corrente Stagione Sportiva della Società ASD Real San Lazzaro, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del CGS, per non aver pagato alla società ATHLETIC FELSINA le somme accertate dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. 10/T.F.N. – Sez. V.E. del 14.01.16, a titolo di saldo dei Premi di Preparazione per i calciatori Bernagozzi Matteo, Serra Federico, e Toselli Francesco, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; - la società ASD REAL SAN LAZZARO, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente Carlo Stanghellini, realizzati come sopra descritti. Effettuate ritualmente le notifiche, sentite le parti deferite dalle quali è stata acquisita ampia prova del fatto che i pagamenti dei premi di preparazione dovuti tanto alla società FC San Lazzaro quanto alla società Athletic Felsina, sono stati effettivamente effettuati sia pure oltre il termine previsto dai vigenti regolamenti sportivi, i succitati deferimenti vengono riuniti, per connessione sia oggettiva che soggettiva, in un unico procedimento. All’odierna riunione il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco STEFANINI, comunica di avere trovato un accordo con le parti deferite ai sensi degli articoli 23 e 24 CGS e deposita agli atti i relativi verbali di patteggiamento che prevedono l’inibizione di giorni 20 a carico del Sig. Carlo Stanghellini e l’ammenda di € 200,00 a carico della società ASD Real San Lazzaro. Il Tribunale, - letti i deferimenti riuniti per connessione; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - ritenute congrue e giustificate le sanzioni risultanti dal patteggiamento tra la Procura Federale e le parti deferite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere al Sig. Carlo STANGHELLINI giorni 20 d’inibizione e a carico della società ASD REAL SAN LAZZARO € 200,00 di ammenda. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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