COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 07/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 87 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO Con nota 03.11.2016, n. 4739/561/pf15-16/AA/a, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: – il sig. CECI MAURIZIO, Presidente della USD Medesanese, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1e 5, del C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Guasti Luca, e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso delle seguenti 11 gare di Campionato di Promozione :

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 07/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 87 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO Con nota 03.11.2016, n. 4739/561/pf15-16/AA/a, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. CECI MAURIZIO, Presidente della USD Medesanese, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1e 5, del C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Guasti Luca, e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso delle seguenti 11 gare di Campionato di Promozione : MEDESANESE – NIBBIANO del 06.09.2015; MEDESANESE – POL.IL CERVO DEL 13.09.2015 ; MONTECCHIO – MEDESANESE del 20.09.2015; MEDESANESE – MONTICELLI del 27.09.2015; LANGHIRANESE – MEDESANESE del 30.09.2015 ; SAN SECONDO – MEDESANESE del 04.10.2015; MEDESANESE – CASTELLANA del 14.10.2015; MEDESANESE – BORETTO del 18.10.2015; AGAZZANESE – MEDESANESE del 25.10.2015; MEDESANESE – CARIGNANO del 01.11.2015; CASTELNOVESE MELETOLESE – MEDESANESE del 08.11.2015; - Il calciatore GUASTI LUCA (nato 11.04.1986), della violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S., art. 39 delle N.O.I.F. e 43, comma 1 e 6 delle N.O.I.F. per avere disputato le gare di Campionato di Promozione : MEDESANESE – NIBBIANO del 06.09.2015; MEDESANESE – POL.IL CERVO DEL 13.09.2015 ; MONTECCHIO – MEDESANESE del 20.09.2015; MEDESANESE – MONTICELLI del 27.09.2015; LANGHIRANESE – MEDESANESE del 30.09.2015 ; SAN SECONDO – MEDESANESE del 04.10.2015; MEDESANESE – CASTELLANA del 14.10.2015; MEDESANESE – BORETTO del 18.10.2015; AGAZZANESE – MEDESANESE del 25.10.2015; MEDESANESE – CARIGNANO del 01.11.2015; CASTELNOVESE MELETOLESE – MEDESANESE del 08.11.2015, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. LIBRERI SIMONE, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’U.S.D. Medesanese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n° 7 gare del Campionato di Promozione della USD Medesanese (USD MEDESANESE – NIBBIANO del 06.09.15; MONTECCHIO – USD MEDESANESE del 20.09.15; MEDESANESE – MONTICELLI del 27.09.2015; LANGHIRANESE – MEDESANESE del 30.09.2015 ; SAN SECONDO – MEDESANESE del 04.10.2015; MEDESANESE – CASTELLANA del 14.10.2015; AGAZZANESE – MEDESANESE del 25.10.2015) , in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Guasti Luca, sottoscrivendo le relative distinte ufficiali consegnate all’arbitro, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consentendo così che lo stesso partecipasse alle citate 7 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. ADORNI ANTONIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’U.S.D. Medesanese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n° 3 gare del Campionato di Promozione della USD Medesanese (USD MEDESANESE – POL. IL CERVO del 13.09.15; USD MEDESANESE – CARIGNANO del 01.11.15 ; CASTELNOVESE MELETOLESE – USD MEDESANESE del 08.11.15), in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Guasti Luca, sottoscrivendo le relative distinte ufficiali consegnate all’arbitro, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consentendo così che lo stesso partecipasse alle citate 3 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; 546 546 - il sig. RAINIERI SANDRO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’U.S.D. Medesanese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n° 2 gare del Campionato di Promozione della USD Medesanese (USD MEDESANESE – CASTELLANA del 14.10.15; USD MEDESANESE – BORETTO del 18.10.15) , in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Guasti Luca, sottoscrivendo le relative distinte ufficiali consegnate all’arbitro, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consentendo così che lo stesso partecipasse alle citate 2 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società U.S.D. MEDESANESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigenti, calciatore e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzati in occasione delle suddette gare. Effettuate ritualmente le notifiche, le parte deferite hanno inoltrato richiesta di audizione e sono tutte presenti all'odierno dibattimento rappresentate e difese da persona di fiducia. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco STEFANINI, comunica di avere trovato un accordo con le parti deferite ai sensi degli articoli 23 e 24 CGS e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono: l’inibizione per 2 mesi a carico del Sig. Maurizio Ceci, la squalifica per una giornata di gara a carico del calciatore Luca Guasti, l’inibizione per 30 giorni a carico del Sig. Simone Libreri, l’inibizione per 15 giorni a carico del Sig. Antonio Adorni, l’inibizione per 10 giorni a carico del Sig. Sandro Raineri, 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2016/17 e l’ammenda di € 150,00 a carico della società USD Medesanese. Il Tribunale, - letti i deferimenti; - valutato che i comportamenti messi in atto dalle parti deferite integrano le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - ritenute congrue e giustificate le sanzioni risultanti dal patteggiamento tra la Procura Federale e le parti deferite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere al Sig. Maurizio CECI mesi 2 d’inibizione, al calciatore Luca GUASTI la squalifica per una giornata di gara, al Sig. Simone LIBRERI giorni 30 d’inibizione, al Sig. Antonio ADORNI giorni 15 d’inibizione, al Sig. Sandro RAINIERI giorni 10 d’inibizione, alla Società U.S.D. MEDESANESE la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso e l’ammenda di € 150,00.
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