COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Nr. 145 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MARZABOTTO 2000 Avverso squalifica fino al 11/02/2017 del calciatore Valentino FRAU Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. n. 21 del 30/11/2016 Gara Marzabotto 2000 – Atletico Castenaso del 27/11/2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Nr. 145 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MARZABOTTO 2000 Avverso squalifica fino al 11/02/2017 del calciatore Valentino FRAU Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. n. 21 del 30/11/2016 Gara Marzabotto 2000 – Atletico Castenaso del 27/11/2016 La Società Marzabotto 2000 ASD propone rituale ricorso avverso il succitato provvedimento disciplinare del quale richiede una riduzione. La ricorrente ammette che il proprio calciatore abbia tenuto il comportamento descritto dal giudice Sportivo nella motivazione della propria decisione, ma invoca, come possibile attenuante, il particolare momento di tensione sportiva vissuto dai giocatori del Marzabotto nel frangente successivo a una rete subita e rileva che quanto posto in essere dal Frau è stato senz’altro una mancanza di rispetto verso il direttore di gara che però non è sfociata in atti di violenza di alcun tipo. La società Marzabotto 2000 non ha richiesto di essere sentita e non è presente all’odierna riunione. Ad avviso di questa Corte Sportiva d’Appello il reclamo non è fondato e pertanto non merita accoglimento. Dagli atti ufficiali di gara risulta infatti che il calciatore Valentino Frau, a metà del secondo tempo e in seguito a una decisone tecnica assunta dall’arbitro di gara, raggiungeva quest’ultimo da tergo, lo strattonava per un braccio, lo contestava platealmente per poi fronteggiarlo petto contro petto. In considerazione di tutto quanto precede la Corte ritiene che la pur comprensibile tensione che può essere determinata dall’andamento della gara, non giustifichi in alcun modo l’atteggiamento incontrollato assunto dal calciatore Frau nei confronti dell’arbitro. Tenuto anche conto della pausa invernale dei campionanti, si ritiene che la durata della squalifica a tempo sia stata determinata dal Giudice sportivo di prima istanza in maniera appropriata e conforme alle risultanze degli atti ufficiali. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo della società MARZABOTTO 2000 ASD e conferma integralmente la decisione del Giudice Sportivo presso il CRER. Dispone l’incameramento della tassa reclamo non versata.
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