COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Nr. 146 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ USD SOCCER CORREGGESE 1912 Avverso squalifica per 4 giornate di gara del calciatore Malang TAMBA Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. Nr. 21 del 30/11/2016. Gara Soccer Correggese / Viaemilia del 27/11/2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Nr. 146 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ USD SOCCER CORREGGESE 1912 Avverso squalifica per 4 giornate di gara del calciatore Malang TAMBA Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. Nr. 21 del 30/11/2016. Gara Soccer Correggese / Viaemilia del 27/11/2016 La società USD Soccer Correggese 1912 propone ritualmente ricorso avverso il provvedimento disciplinare sopra menzionato chiedendo una revisione della relativa squalifica inflitta al proprio tesserato Malang Tamba. Sostiene la reclamante che quest’ultimo calciatore sarebbe totalmente estraneo ai fatti accaduti a fine partita e sarebbe stato erroneamente scambiato per un altro giocatore coinvolto in una colluttazione con una avversario. La società USD Soccer Correggese ha manifestato la disponibilità a essere ascoltata senza però farne espressa richiesta a termini di regolamento e dunque non è presente all’odierna riunione. I motivi del ricorso non trovano riscontro negli atti ufficiali che sono stati ulteriormente e totalmente confermati dall’direttore di gara il quale, sentito a maggiori chiarimenti, ha ribadito a questa Corte Sportiva d’Appello di essere certo dell’identificazione del calciatore Malang Tamba, appartenente alla Soccer Correggese, come colui che al termine della partita ha avuto una violenta colluttazione con un avversario. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo della società USD Soccer Correggese 1912 confermando la decisione assunta dal Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Emilia. Dispone l’incameramento della tassa reclamo non versata.
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