COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 29/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO della S.S. SAN GIOVANNI in merito alla gara SAN GIOVANNI – PRIMOREC, valevole per il Campionato di Promozione, Girone “B”, disputatasi a Trieste, in data 10.09.2016.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 29/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO della S.S. SAN GIOVANNI in merito alla gara SAN GIOVANNI - PRIMOREC, valevole per il Campionato di Promozione, Girone “B”, disputatasi a Trieste, in data 10.09.2016. Con raccomandata spedita il 17.09.2016, la S.S. SAN GIOVANNI presentava reclamo relativo alla regolarità della gara SAN GIOVANNI - PRIMOREC, valevole per il campionato di promozione, girone “B”, disputatasi a Trieste in data 10.09.2016 e conclusasi con il risultato di 1-1. La reclamante eccepiva nel proprio gravame che l’A.S.D. Primorec aveva utilizzato nella suindicata gara il calciatore ZACCHIGNA Stefano privo di valida certificazione medica di idoneità all’attività sportiva; chiedeva, pertanto, che venisse adottato nei confronti dell’A.S.D. Primorec, il provvedimento della punizione sportiva della perdita della suindicata gara in quanto il Zacchigna, nella detta circostanza, secondo quanto rilevato dalla reclamante stessa, era in posizione “irregolare” perché privo della suindicata certificazione medica di idoneità all’attività sportiva. L’ A.S.D. Primorec non ha presentato, a tutt’oggi, alcuna controdeduzione in merito al predetto reclamo. Ciò premesso, si pone all’attenzione che la materia riguardante la tutela medico-sportiva dei tesserati di ogni Società è disciplinata dall’art. 43 delle N.O.I.F. L’art. 43, punto 5, delle N.O.I.F., stabilisce poi, altresì, che le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva e, al punto 6, lo stesso articolo 43, così come modificato dal Consiglio Federale, con delibera pubblicata sul C.U. della FIGC n. 284/A del 26.05.2015 (riportato poi sul C.U. del C.R. Friuli V. Giulia n. 127 del 04.06.2015), recita testualmente: “La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.” In considerazione, quindi, della citata norma di cui all’43, punto 6, delle N.O.I.F.che devolve la facoltà di deferimento, per infrazioni di tali fattispecie, in via esclusiva, alla Procura Federale, l’iniziativa del procedimento in esame rientra nella competenza di tale Organo. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale, visto il predetto art. 43, punto 6, delle N.O.I.F., dispone che tutti gli atti relativi al citato caso vengano rimessi alla menzionata Procura Federale per gli accertamenti e le determinazioni che la stessa intenderà adottare.
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