COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 10/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL G.S. CHIAVRIS avverso le sanzioni in CU n. 21 del 12.10.2016 inflitte dal G.S.T. all’esito della gara CHIAVRIS – CASTIONESE, disputata il 2.10.2016, della squalifica fino al 31.01.2017 a carico del calciatore CASTELLUCCIO Gino con previsione di applicazione a carico della società delle misure amministrative ai fini e per gli effetti dell’art. 16 comma 4 bis C.G.S. (in C.U. n° 21 del 12.10.2016 Del. Prov. di Udine).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 10/11/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DEL G.S. CHIAVRIS avverso le sanzioni in CU n. 21 del 12.10.2016 inflitte dal G.S.T. all’esito della gara CHIAVRIS - CASTIONESE, disputata il 2.10.2016, della squalifica fino al 31.01.2017 a carico del calciatore CASTELLUCCIO Gino con previsione di applicazione a carico della società delle misure amministrative ai fini e per gli effetti dell’art. 16 comma 4 bis C.G.S. (in C.U. n° 21 del 12.10.2016 Del. Prov. di Udine). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 21 dd 12.10.2016 il G.S.T., in relazione ai fatti verificatisi in occasione della gara Chiavris – Castionese valida per il campionato di 3^ Categoria, Girone B, svoltasi in data 2.10.2016, il GST disponeva la squalifica a carico del calciatore CASTELLUCCIO Gino del G.S. CHIAVRIS, fino al 31.01.2017, ai sensi dell’art. 18, punto 4, lett. d) C.G.S. con previsione dell’applicazione delle misure amministrative a carico della società ai fini e per gli effetti dell’art. 16, comma 4 bis, del C.G.S.
La motivazione del provvedimento del G.S.T., dettata da quanto riportato nel referto arbitrale e nel supplemento di rapporto, evidenzia che il calciatore CASTELLUCCIO Gino è stato “Espulso per aver protestato nei confronti dell'arbitro avvicinandosi in modo minaccioso a quest'ultimo e ingiuriandolo. Alla notifica del provvedimento, mentre il direttore di gara abbassava la mano con il cartellino appena esibito, afferrava con una mano il collo dell'arbitro e una volta assicuratasi la presa spingeva con forza al fine di farlo cadere. L'arbitro, sorpreso dalla reazione, indietreggiava di un passo, pur senza cadere, e il Castelluccio ripeteva esattamente lo stesso gesto spingendo nuovamente il direttore di gara pur senza causargli danni fisici. Solo il pronto intervento dei propri compagni di squadra, nonostante il Castelluccio tentasse di liberarsi per avvicinarsi di nuovo all'arbitro, impediva allo stesso di proseguire nel suo gesto ma non impediva che il calciatore continuasse a ingiuriarlo. A quel punto il Castelluccio veniva accompagnato a forza fuori dal terreno di gioco, dove veniva preso in consegna dal proprio dirigente accompagnatore. Rientrava, infine, negli spogliatoi reiterando le ingiurie nei confronti dell'arbitro e proferendo espressioni blasfeme. Si precisa che la presente sanzione rileva ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società ai fini e per gli effetti dell'art.16, comma 4 bis, del C.G.S.” Il G.S.T. disponeva la squalifica a tempo nella misura sopra indicata. Con tempestivo reclamo il G.S. CHIAVRIS impugnava la decisione disciplinare del G.S.T., in relazione alla posizione del proprio tesserato, evidenziando: a) Che la condotta oggetto della qualifica non poteva intendersi come violenta per i silenzi e le incongruenze soggettive della ricostruzione fornita dal direttore di gara. Riteneva infatti la società che non vi potessero essere gli elementi di violenza nei confronti del direttore di gara in virtù del fatto che la “stretta presa” al collo avesse semplicemente sorpreso l’arbitro, consentendogli nel contempo di indietreggiare e non gli avesse recato il minimo danno. Sosteneva infatti la società che il calciatore CASTELLUCCIO, avesse solamente appoggiato la sua mano sul collo del direttore di gara per spingerlo, ma senza neppure farlo cadere. b) Da ciò riteneva eccessivamente punitiva anche la previsione della applicazione a carico della società, a titolo di responsabilità oggettiva, della sanzione amministrativa di cui all’art. 16 comma 4 bis del CGS. (4 bis. Gli Organi di giustizia sportiva, operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni comminate vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi.). Anche alla luce del fatto che sia il calciatore, che la società, avevano dato prova in molti anni di correttezza, lealtà e probità, la reclamante chiedeva: - in via principale, di riformare la decisione adottata nei confronti del CASTELLUCCIO dal GST applicando nei confronti del medesimo la squalifica di 3 giornate di gioco. - In subordine riformare la decisione adottata nei confronti del CASTELLUCCIO dal GST applicando una squalifica inferiore ad 8 giornate di gioco ovvero, in difetto, una squalifica a tempo sino ad un termine precedente al 31 gennaio 2017 (e non a giornate). Alla riunione del 27.10.2016 compariva il signor Fernando Fino, presidente del G.S. CHIAVRIS, assistito da legale. I presenti si riportavano al contenuto del reclamo, che confermavano in ogni sua parte, specificavano inoltre essere la prima volta che la società veniva a trovarsi in una situazione di questo tipo, di cui il presidente si vergognava e chiedeva scusa. Ribadivano come non ritenessero esservi gli estremi dell’atto di violenza nei confronti del direttore di gara, posto il fatto che questi non aveva provato dolore, né postumi fisici o psicologici, tant’è che aveva continuato senza esitazione a dirigere la gara. Aggiungevano inoltre che il calciatore in diversi anni di permanenza nella società non aveva mai dato in escandescenza, avendo solamente subito poche ammonizioni nel corso degli ultimi anni. Il reclamo è infondato. Non è in discussione il fatto che il calciatore sia stato espulso per aver poggiato la mano sul collo dell’arbitro e, una volta “stretta la presa”, lo abbia spinto per due volte per farlo cadere, senza riuscirci. Richiamata la circostanza per cui, alla luce dei regolamenti processuali (art. 35, co. 1.1. C.G.S.) i rapporti dell’arbitro “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, la questione centrale da esaminare ai fini della commisurazione della sanzione da applicare al caso di specie è quella della qualificazione del fatto, se in termini di violenza contro l’arbitro oppure, come vorrebbe la società, quella derubricata ad una plateale e biasimata manifestazione ingiuriosa, seguita da improperi ed espressioni blasfeme. Va considerato come l’ipotesi di violenza, per consolidata giurisprudenza federale, a prescindere dalle conseguenze riportate dal soggetto leso, sia ravvisabile nell’intenzionalità di sopraffazione fisica o psicologica. Anche lo sputo che attinge alla persona il Direttore di gara è pacificamente assimilato dalla Giustizia Sportiva al gesto di violenza, pur non essendo dotato di potenzialità lesive del fisico del soggetto attinto. Ciò è vero per il contenuto gravemente spregiativo della dignità e dell’integrità fisica e morale della persona, che lo sputo rappresenta. La stretta al collo con una mano, di cui si è reso protagonista il CASTELLUCCIO (al fine di “assicurarsi la presa, non di strozzare” leggiamo in supplemento di referto) per la vulnerabilità della parte del corpo presa di mira e per il significato che l’unanime sentire assegna anche figuratamente alla “presa per il collo”, costituisce un gesto di patente disdegno della dignità dell’arbitro, palesando un pericolo alla sua incolumità, una latente violenza fisica, nella prospettiva di comprometterne la serenità e l’indipendenza di giudizio. Che l’arbitro, poi, percependo nella presa, pur risoluta, la mancanza di una concreta minaccia immediata, abbia saputo fronteggiare la situazione e abbia condotto a termine la gara, non diminuisce le responsabilità dell’aggressore. La Corte non può poi dimenticare il comportamento gravemente offensivo tenuto dal calciatore e reiterato anche nei momenti successivi. Per tali ragioni la tesi difensiva della società non può trovare accoglimento; il reclamo va rigettato e la sanzione adottata dal G.S.T. va confermata con addebito della tassa reclamo. Non condivide, invece, la Corte Sportiva la comunicazione resa dal G.S.T. in calce al provvedimento, con riguardo al rilievo del provvedimento “ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società ai fini e per gli effetti dell'art.16, comma 4 bis, del C.G.S.”. Infatti, il G.S.T. ha inteso sanzionare (solo) il calciatore, e non la società. Ciò ha fatto disponendo una squalifica a tempo, e non a giornate, la cui durata si prospetta in termini oggettivamente inferiori ai quattro mesi previsti dal C.U. 104/A del 17.12.2014 della FIGC, e precisamente dal 13.10.2016, giorno successivo alla pubblicazione del c.u. n° 21 del 12.10.2016, al 31.01.2017. La squalifica ammonta così a circa tre mesi e mezzo, oltre alla prima gara utile successiva alla data in cui è stata commessa l’infrazione (ex art. 19/10 CGS: “Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”). Tale previsione, pur contenuta in un provvedimento di giustizia sportiva, non perde sol per questo i connotati di atto “dovuto”, privo di qualsivoglia discrezionalità, quale semplice conseguenza di una quantificazione della sanzione che sia superiore a dati parametri. Mancando una previsione discrezionale, tale atto non è di per sé impugnabile. Peraltro se, come nel caso concreto, i parametri non sono stati superati, la previsione in oggetto perde di significato e si spiega solamente con il fatto che il G.S.T. non abbia ben calcolato i termini della squalifica, commettendo un errore materiale che la Corte Sportiva di Appello può correggere. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG, rigetta il reclamo perché infondato. Atteso che la squalifica a tempo inflitta al calciatore non raggiunge i parametri disposti dal Consiglio Federale nella delibera pubblicata in c.u. 104/A del 17.12.2014, dispone per la correzione materiale del provvedimento del G.S.T. mediante elisione del passaggio finale riguardante la misura amministrativa accessoria a carico della società (“Si precisa che la presente sanzione rileva ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società ai fini e per gli effetti dell'art.16, comma 4 bis, del C.G.S.”), che deve intendersi come non apposto. Dispone per l’addebito della tassa di reclamo.
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