COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL sig. PAVIZ Marco (Allenatore dell’ASDC GONARS – Campionato Promozione) in merito alla squalifica fino al 16.12.2016 inflittagli dal G.S.T. (in C.U. n 42 del 02.11.2016)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL sig. PAVIZ Marco (Allenatore dell’ASDC GONARS – Campionato Promozione) in merito alla squalifica fino al 16.12.2016 inflittagli dal G.S.T. (in C.U. n 42 del 02.11.2016) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n 42 dd 02.11.2016 il G.S.T. provvedeva a carico del sig. PAVIZ infliggendogli la “squalifica fino al 16/12/2016 ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. f) CGS per essere stato allontanato dal recinto di gioco al 24' del 2º tempo in quanto, dopo una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina e, uscito completamente dall'area tecnica, urlava espressioni irriguardose nei confronti della terna arbitrale; perché, dopo l'allontanamento disposto dal direttore di gara, entrava sul terreno di gioco, si avvicinava all'arbitro fino ad arrivare a pochi centimetri dal volto di quest'ultimo e gli urlava epiteto irriguardoso; nella circostanza, soltanto grazie all'intervento del capitano del Gonars la situazione non degenerava ed il sig. Paviz veniva portato di peso fuori dal recinto di gioco da altri calciatori della detta squadra; perché, al termine della gara, il sig. Paviz aspettava l'arbitro fuori dalla porta dello spogliatoio persistendo nelle proteste verso quest'ultimo e verso l'assistente n.2.”. Con tempestivo reclamo lo stesso tesserato impugnava personalmente la decisione disciplinare del G.S.T., comunicando “la mia versione dei fatti” e chiedendo “che la mia squalifica venga parzialmente ridotta "- Il reclamante motivava il proprio reclamo presentando una versione incompatibile con quella refertata dal direttore di gara. Il reclamo è inammissibile, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, in considerazione del fatto che, alla luce dei regolamenti processuali (art. 35, co. 1.1. C.G.S., secondo cui i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) la mera negazione del fatto refertato (che, nel caso di specie, è stato chiaramente ed analiticamente descritto dall’arbitro) non costituisce motivazione idonea, mentre ex art. 33, co. 6 C.G.S., “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. E’ peraltro inammissibile anche la richiesta di audizione dello stesso sig. PAVIZ, in quanto tale attività istruttoria si presenta come inidonea a portare elementi tali da mettere in discussione quanto descritto dal direttore di gara. Ex art. 33 co. 13 C.G.S. “Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso.” Il reclamante, in proposito, ha allegato bonifico di € 130,00 quale tassa reclamo. Con delibera pubblicata in Comunicato Ufficiale n. 2/A della F.I.G.C. del 11.07.2016 (riportato integralmente in C.U. n.5 del 4.07.2016 del CR FVG) il Presidente Federale ha disposto che “H) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 65,00”. P.Q.M. La Corte Sportiva di appello FVG dichiara inammissibile il reclamo e, ai sensi dell’art. 34, co. 13 C.G.S., dispone per l’incasso della tassa di reclamo limitatamente ad € 65,00, disponendo la restituzione per l’importo in esubero di € 65,00.
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