COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 22/12/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 7/12/2016 CALCIO A 5 PALMANOVA – MACCAN PRATA C5

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 22/12/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 7/12/2016 CALCIO A 5 PALMANOVA - MACCAN PRATA C5 1) Il reclamo. Con fax pervenuto al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND in data 09.12.2016, alle ore 10.57, l’A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA presentava reclamo (anticipato da preannuncio di reclamo, inviato con telegramma spedito l’8.12.2016) relativo alla gara A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA – A.S.D. MACCAN PRATA C5, valevole quale semifinale della Coppa Italia Calcio a Cinque 2016/2017 – Trofeo Stelio Martini, disputatasi a Manzano (pr. Udine), in data 07.12.2016 e conclusasi con il risultato di 1 – 4. L’A.S.D. Calcio a 5 Palmanova eccepiva nel proprio gravame che l’A.S.D. Maccan Prata C5 aveva schierato nel citato incontro il calciatore STENDLER Tilen, nato l’08.10.1991, matricola F.I.G.C. n. 1006469 indicandolo con il numero 11 sulla lista di gara, nonostante lo stesso avesse già partecipato ad una gara amichevole ufficiale internazionale tra la nazionale della Slovenia e dell’Italia di calcio a cinque, disputatasi lo stesso giorno (07.12.2016) ad Aidussina (Slovenia) a poche ore di distanza dall’inizio della menzionata semifinale di Coppa Italia, svoltasi a Manzano, con inizio alle ore 21.45. L’A.S.D. Calcio a 5 Palmanova deduceva che il reclamo veniva presentato per l’irregolarità della posizione del calciatore Stendler Tilen nella gara contro l’A.S.D. Maccan Prata C5 in base a quanto contemplato dall’art. 34, comma 2 delle Carte Federale (limiti di partecipazione dei calciatori alle gare) e dall’art. 5 dell’allegato 1 del regolamento FIFA (sullo status e sui trasferimenti dei calciatori). La reclamante chiedeva pertanto, in conclusione, a questo giudice sportivo di dichiarare che la menzionata gara di semifinale di Coppa Italia di calcio a 5 si era svolta in modo irregolare a causa della posizione irregolare del più volte citato calciatore. L’A.S.D. Maccan Prata Calcio5 faceva pervenire le proprie controdeduzioni con fax ricevuto dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia FIGC/LND il 13.12.2016, alle ore 11.16. 2) Abbreviazioni dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia. Sul comunicato ufficiale n. 16 del 31.08.2016 del C.R. Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, pagg 3 e 4, è stato trascritto il comunicato ufficiale n. 415/A della FIGC del 07.06.2016 inerente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia e di Coppa Regione organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2016/2017). In base a tali disposizioni, “ i reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva devono essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi del reclamo”. 3) Le norme relative ai limiti di partecipazione dei calciatori a gare. La norma che disciplina i limiti di partecipazione dei calciatori a gare nello stesso giorno è l’art. 34, punto 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., che recita: “Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara di ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall’organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno.” L’art. 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce le sanzioni che devono essere applicate in presenza di violazione della suddetta norma e recita: “comportano l’applicazione delle sanzioni dell’ammonizio0ne o dell’ammenda a carico della società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori: a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata; b) – o m i s.s.i.s. – 4) Le controdeduzioni di controparte. Nelle proprie controdeduzioni, l’A.S.D. Maccan Prata C5 ha richiesto a questo giudice sportivo affinché dichiari: a) in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo presentato dall’A.S.D. Calcio a 5 Palmanova per non aver rispettato quest’ultima i termini e le modalità di cui al C.U. n. 415/A della FIGC del 07.06.2016 (obbligo di proporre e di far pervenire il reclamo con le relative motivazioni entro le ore 12.00 del giorno successivo alla gara); b) in via secondaria, il rigetto del reclamo per palese inconferenza tra la presunta violazione – art. 34, comma 2, NOIF – e la punizione sportiva invocata – art. 17, comma 5, C.G.S – in quanto la violazione dell’art. 34, comma 2, NOIF non è ricompresa tra quelle che comportano la sanzione sportiva della punizione sportiva della perdita della gara ex art. 17, comma 5, C.G.S.; c) in via accessoria, il rigetto del reclamo per palese infondatezza delle motivazioni per carenza di violazione, in quanto la prima delle due gare citate - quella con la squadra nazionale slovena- deve essere espunta dal conteggio per carenza giurisdizionale dell’ordinamento sportivo federale rispetto ad essa (da cui discende che nessun provvedimento disciplinare a capo del calciatore Stendler Tilen debba essere comminato per carenza di violazioni ascrivibili al citato soggetto). 5) Considerazioni e conclusioni. In merito a quanto rappresentato dall’A.S.D. Calcio a 5 Palmanova nel proprio reclamo e dall’A.S.D. Maccan Prata C5 nelle propri controdeduzioni, si osserva quanto segue. - Ammissibilità del reclamo. Dall’esame degli atti a disposizione, si evince che la reclamante ha rispettato i termini procedurali fissati dal citato C.U. n. 415/A della FIGC del 07.06.2016 in quanto il reclamo proposto dalla stessa è pervenuto al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND a mezzo fax in data 09.12.2016, alle ore 10.57, regolarmente nei termini poiché il giorno 8.12.2016, successivo a quello della gara, era festivo (l’ art. 38, punto 5, C.G.S. stabilisce che se il termine scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo). L’A.S.D. Calcio a 5 Palmanova ha, altresì, spedito contestualmente, con raccomandata 1, alle ore 10.43 dello stesso 09.12.2016 il reclamo di cui trattasi all’A.S.D. Maccan Prata C5, controparte direttamente interessata a riceverlo, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S. Il reclamo è pertanto ammissibile. L’A.S.D. Maccan Prata Calcio5 ha ricevuto il menzionato reclamo in data 12.12.2016 ed in data 13.12.2016, alle ore 11.16 (entro quindi le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi del reclamo) ha fatto pervenire al C.R. Friuli Venezia Giulia FIGC/LND le proprie controdeduzioni a mezzo fax, rispettando quindi i termini stabiliti. La detta Società ha altresì inviato le proprie controdeduzioni con raccomandate 1, spedite il 13.12.2016, sia a questo giudice sportivo sia alla reclamante, rispettivamente alle ore 10.49 ed alle ore 10.47 Art. 34, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della Federcalcio. Nel proprio gravame la reclamante sostiene che la gara in questione era stata disputata in modo irregolare a causa della posizione irregolare del calciatore Stendler Tilen per essere stato quest’ultimo utilizzato dalla Maccan Prata C5 nella detta semifinale di Coppa Italia di Calcio a Cinque dopo che lo stesso aveva già preso parte alla gara amichevole fra le nazionali di Slovenia e Italia di calcio a 5, svoltasi nello stesso giorno 7.12.2016, contravvenendo in tal modo a quanto previsto dall’art. 34, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della Federcalcio (NOIF). Nelle proprie controdeduzioni, l’A.S.D. Maccan Prata C5 sostiene che le NOIF sono le norme che organizzano l’attività interna della FIGC e che l’attività svolta da un calciatore con una squadra nazionale estera (che opera in ambito UEFA) non possa essere ricompresa fra le attività interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Conseguentemente l’attività svolta dalla squadra nazionale della Slovenia non può essere ricompresa fra quelle attività ufficiali che l’art. 34, comma 2, vuole normare, circoscrivendone le limitazioni di partecipazione dei calciatori. In buona sostanza – ed è sempre l’A.S.D. Maccan Prata C5 a sostenerlo nelle controdeduzioni – la questione non è se il calciatore Stendler Tilen abbia partecipato a due gare nella giornata del 7 dicembre 2016 (fatto documentabile anche giornalisticamente), quanto invece il fatto che la prima delle due gare (quella fra le due nazionali) debba essere espunta dal conteggio in quanto non riferita a manifestazioni organizzate (e quindi interne) dalla FIGC. Pertanto – secondo la controparte – non si può configurare in capo al calciatore Stendler Tilen la violazione dell’art. 34, comma 2, NOIF. Questo giudice sportivo, sulla base di quanto argomentato dalle due società, non può che constatare che non ci siano dubbi che il calciatore Stendler Tilen abbia partecipato in data 7.12.2016 a due gare (fatto questo che traspare chiaramente dalle controdeduzioni di controparte lì anche dove asserisce che il fatto è documentabile giornalisticamente). E’ comunque incontrovertibile che, anche ove lo Stendler avesse disputato lo stesso giorno 7.12.2016, prima della semifinale di Coppa Italia disputatasi nella serata, un’altra gara organizzata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (all’interno di quest’ultima), la predetta gara di semifinale non sarebbe stata dichiarata irregolare dagli organi di giustizia sportiva, pur essendo stata violata la norma di cui all’art.34, punto 2, C.G.S., e, pertanto, non sarebbe stata applicata la sanzione consistente nella punizione sportiva della perdita della gara di cui all’art. 18, comma 2, del C.G.S. a carico della società che ha commesso l’infrazione; l’art. 17, comma 6, del C.G.S., come sopra riportato, limita infatti la previsione sanzionatoria all’ammonizione o all’ammenda a carico della società, all’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale ed alla squalifica al calciatore, ma non prevede la perdita della gara per 0 – 6. Sulla base di quanto suesposto, il reclamo presentato dall’A.S.D. Calcio a 5 Palmanova è pertanto infondato e quindi deve essere rigettato. - Attività svolta da un calciatore tesserato per la F.I.G.C. con una squadra nazionale estera. In merito a quanto rappresentato dall’A.S.D. Maccan Prata C5 nelle proprie controdeduzioni relativamente al fatto che la gara disputata dallo Stendler con la nazionale della Slovenia debba essere espunta dal conteggio delle due gare cui ha preso parte il citato calciatore in data 7.12.2016 poiché la stessa – in base a quanto asserito dalla detta società - non può rientrare nel novero di quelle circoscritte dall’art. 34, comma 2, delle NOIF e non appartiene quindi all’ambito giurisdizionale della FIGC, questo giudice sportivo ritiene che della questione debba essere interessata la Procura Federale per gli accertamenti che il caso comporta e per il più da praticarsi. P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, 1) dichiara la regolarità della gara A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA – A.S.D. MACCAN PRATA C5 del 7.12.2016 (semifinale di Coppa Italia 2016/2017 di calcio a 5) ed omologa il risultato di 1 – 4, conseguito sul campo dalle due squadre; 2) rigetta il reclamo proposto dall’A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA e dispone l’addebito della tassa reclamo a carico dell’A.S.D.Calcio a 5 Palmanova (art. 33, punto 13, C.G.S.); 3) dispone per la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il più da praticarsi.
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