COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 08/07/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENRO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MICHELE COZZOLINO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE NOIF E ART. 34 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E LA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E DIRETTA , AI SENSI DELL’ART 4 COMMI 1 E 2 DEL CGS.
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 5 del 08/07/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENRO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MICHELE COZZOLINO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE NOIF E ART. 34 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E LA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E DIRETTA , AI SENSI DELL’ART 4 COMMI 1 E 2 DEL CGS. La Procura Federale, a seguito di un esposto presentato dal sig. ALESSANDRO SARROCCO e delle complessità attività di indagine svolte al riguardo, ha rilevato che in data 06/04/2014 si è disputata la gara PESCATORI OSTIA - MONTESPACCATO, categoria Allievi Regionali, nella quale il sig. LAZZARI Alfonso svolgeva attività di allenatore non regolarmente. Da controlli effettuati la Procura ha accertato che il sig. LAZZARI è un tecnico iscritto negli albi del settore tecnico della FIGC e che nella stagione sportiva 2013/2014 è stato tesserato non come allenatore dalla società PESCATORI OSTIA, ma come dirigente, svolgendo in effetti attività di allenatore. A conclusione delle indagini, notificate alle parti, il Sig. COZZOLINO Michele, Presidente della società, ed il LAZZARI, hanno fatto pervenire memorie difensive al riguardo, in data 20 maggio 2016. La Procura Federale ritenendo che i fatti sopra evidenziati rilevano comportamenti in contrasto con le norme federali indicate in oggetto dai soggetti in questione li deferisce al Tribunale Federale Territoriale del C.R. LAZIO, unitamente alla società PESCATORI OSTIA. Nei confronti del sig. LAZZARI Alfonso verrà adottato separato provvedimento, ai sensi dell’art 39 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico per le violazioni sopra indicate. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 07/07/2016 è presente il rappresentante della Procura Federale Sig. Patassini Giuseppe, mentre nessuno è comparso per i deferiti che non hanno fatto pervenire memorie difensive. La Procura Federale chiede l’affermarsi di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di mesi 3 di squalifica per il Presidente COZZOLINO Michele e l’ammenda di € 750,00 per la Società PESCATORI OSTIA. Il Tribunale rileva che i fatti di cui al deferimento sono ampiamente provati e non convertiti dai deferiti. La sanzione richiesta appare però eccessiva considerando che l’allenatore LAZZARI ha conseguito il titolo sportivo subito dopo l’effettuazione della gara in contestazione. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe, infliggendo l’inibizione di 2 mesi al Presidente COZZOLINO Michele e comminando alla Società PESCATORI OSTIA l’ammenda di € 450,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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