COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 28/07/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGNORI D’ANDREA MICHELE, PRESIDENTE DELLA ASD CISCO COLLATINO FUTSAL, FIORENTINI PAOLO, PRESIDENTE DELLA ASD SAVIO, LEONETTI MAURO E SIMEONI MARCO RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE DELLA USD CENTOCELLE, SANTAMARIA LUIGI E MANSUETO CARLO RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRETTORE SCUOLA CALCIO DELLA ASD TOR SAPIENZA, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. E ART. 32 REG. LND (PARAGRAFO) 8.3 DEL C. U. N. 1 DEL SGS 2015/2016 E 33 DELLA GUIDA AL REGOLAMENTO DEI TORNEI GIOVANILI, E A CARICO DELLE SOCIETÀ CISCO COLLATINO, TOR SAPIENZA, USD CENTOCELLE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 1 DEL CGS E DELLA SOCIETÀ TOR SAPIENZA ANCHE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL CGS, IN CONSEGUENZA DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO DIRETTORE SCUOLA CALCIO MANSUETO CARLO.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 28/07/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGNORI D’ANDREA MICHELE, PRESIDENTE DELLA ASD CISCO COLLATINO FUTSAL, FIORENTINI PAOLO, PRESIDENTE DELLA ASD SAVIO, LEONETTI MAURO E SIMEONI MARCO RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE DELLA USD CENTOCELLE, SANTAMARIA LUIGI E MANSUETO CARLO RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRETTORE SCUOLA CALCIO DELLA ASD TOR SAPIENZA, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. E ART. 32 REG. LND (PARAGRAFO) 8.3 DEL C. U. N. 1 DEL SGS 2015/2016 E 33 DELLA GUIDA AL REGOLAMENTO DEI TORNEI GIOVANILI, E A CARICO DELLE SOCIETÀ CISCO COLLATINO, TOR SAPIENZA, USD CENTOCELLE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 1 DEL CGS E DELLA SOCIETÀ TOR SAPIENZA ANCHE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL CGS, IN CONSEGUENZA DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO DIRETTORE SCUOLA CALCIO MANSUETO CARLO. Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, letta la documentazione istruttoria relativa al procedimento disciplinare n. 740/pf 2015/16 e rilevato che, a seguito delle comunicazioni di conclusione delle indagini del 5 aprile 2016 nessuna “ memoria o richiesta di audizioni è stata presentata da parte dei deferiti indicati in oggetto “. E’ stato accertato dalla Procura che i responsabili della società ASD CISCO COLLATINO (che dopo aver cessato nel 2006 ogni rapporto con la FIGC, ha ottenuto in data 13 giugno 2013 l’affiliazione all’attività sportiva confederale del CONI), avevano organizzato una manifestazione sportiva denominata “2°“ Torneo di Natale / Piccoli AMICI 2008 “. Gli organizzatori del Torneo, pur utilizzando il logo della FIGC, non avevano richiesto la prevista autorizzazione ai competenti organi federali, così stabilito e pubblicato sul C.U. n.1 del 1 luglio 2015 del SGS. Alla manifestazione sportiva in argomento avevano partecipato con proprie formazioni le società CISCO COLLATINO FUTSAL, CENTOCELLE, TOR SAPIENZA e SAVIO. Il presidente della società CENTOCELLE sig. LEONETTI MAURO, nel corso dell’audizione svoltasi in data 29 febbraio 2016, si rifiutava di rispondere alle domande postegli dal collaboratore della Procura Federale, incaricato dell’attività inquirente. La Procura ritiene che, in conseguenza della partecipazione alla manifestazione sportiva di cui sopra, non autorizzata dal CR LAZIO e svoltasi in contrasto con le norme regolamentari indicate nel C.U.n.1, siano state violate dalle società e dai loro presidenti e dai dirigenti SIMEONI Marco e MANSUETO Carlo, le norme di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS, in relazione all’art. 32 reg. della LND del C.U. n.1 del 1/7/2015. In conseguenza di tutto ciò, vengono deferiti dalla Procura Federale al Tribunale Federale Territoriale del CR LAZIO i sigg. D’ANDREA MICHELE e la società CISCO COLLATINO FUTSAL, SANTAMARIA LUIGI e la società TOR SAPIENZA ed il direttore della scuola calcio della stessa società MANSUETO CARLO, per aver attivamente organizzato il predetto torneo, FIORENTINI PAOLO società SAVIO,LEONETTI MAURO società CENTOCELLE, SIMEONI MARCO, direttore generale con potere di firma società CENTOCELLE, per violazione dei predetti dell’art. 1 bis comma 1 del CGS e delle società sopra indicate, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, ed inoltre la Soc. TOR SAPIENZA, anche per responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte al direttore della scuola calcio della società MANSUETO CARLO, ai sensi dell’art 4 comma 2 del CGS. Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 21 luglio 2016 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive. La Società SAVIO faceva pervenire memoria difensiva e presenziava alla riunione nella persona dell’Avv. Giannichedda, proprio legale costituito. Gli altri deferiti non facevano pervenire memoria difensiva ne presenziavano alla riunione. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente verificata la regolarità delle notifiche, procedeva quindi a dare inizio alla discussione. La Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo le seguenti sanzioni: ’inibizione di giorni 30 per i Sigg. D’ANDREA MICHELE, SANTAMARIA LUIGI, FIORENTINI PAOLO, MANSUETO CARLO, SIMEONI MARCO. - L’inibizione di mesi 2 per il Sig. LEONETTI MAURO. - l’ammenda di € 600,00 per le Società CISCO COLLATINO FUTSAL, TOR SAPIENZA, SAVIO e CENTOCELLE. Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata dalla procura, peraltro tutta documentale, ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti pur ritenendo opportuno diversificare l’entità delle diverse sanzioni al fine di rapportarle alle effettive responsabilità. A tale scopo deve necessariamente essere distinto, dal punto di vista della responsabilità stessa, il ruolo degli organizzatori della manifestazione da quello dei partecipanti essendo imputabile, a quest’ultimi esclusivamente, un’omessa verifica dell’eventuale autorizzazione federale. Assume nella circostanza “de quo”, un maggiore rilievo disciplinare sia l’aver organizzato il torneo senza seguire i dettami della FIGC a riguardo, che il fatto di avere assunto una posizione ostruzionistica in sede di accertamento dei fatti, rifiutandosi di rispondere alle domande dell’organo inquirente. Ritenuto pertanto che la gradazione delle responsabilità deve apparire evidente in sede di determinazione delle sanzioni, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni ascritte in epigrafe, infliggendo loro le seguenti sanzioni: - LEONETTI Mauro (CENTOCELLE) mesi 3 di inibizione - D’ANDREA Michele (CISCO COLLATINO), SIMEONI Marco (CENTOCELLE) e MANSUETO Carlo (TOR SAPIENZA) mesi 2 di inibizione - SANTAMARIA Luigi (TOR SAPIENZA) mesi 1 di inibizione - FIORENTINI Paolo (SAVIO) giorni 15 di inibizione Ammenda € 500 TOR SAPIENZA e CISCO COLLATINO Ammenda € 200 SAVIO e CENTOCELLE
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it