COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 16/09/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELL’ALLENATORE TROTTA IVANO (SOC. PALOCCO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 430 DEL 22/06/2016 (Gara: PALOCCO – ATLETICO LADISPOLI del 01/11/2015 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 433 dell’8/07/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 16/09/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELL’ALLENATORE TROTTA IVANO (SOC. PALOCCO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 430 DEL 22/06/2016 (Gara: PALOCCO – ATLETICO LADISPOLI del 01/11/2015 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 433 dell’8/07/2016 Al termine di un laborioso percorso, dovuto a differenze di competenza riguardanti il caso in esame, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto all’allenatore TROTTA Ivano la squalifica fino al 31.12.2016 per il suo comportamento durante la gara a margine. Il TROTTA si è opposto a tale provvedimento e, tramite il suo legale, ha adito questo Organo di G.S., sostenendo la sproporzione tra la sanzione e la sua condotta durante il citato incontro. In sede di audizione, il legale del TROTTA, da lui delegato in sua rappresentanza, ha ribadito l’eccessiva severità della sanzione ed ha fatto presente che durante lo svolgersi dei vari procedimenti, il tecnico stesso risulta aver già scontato 40 giorni di squalifica. Per tali motivi, l’Avv.to Vincenzo Schiavone, a nome del TROTTA stesso, chiede una sostanziale riduzione della squalifica. Dall’esame degli atti ufficiali è emerso che il citato tecnico, durante la gara, ha rivolto all’arbitro ed agli assistenti ripetute e gravi offese, esprimendosi con pesanti frasi volgari. Tanto premesso, pur valutando inaccettabile il comportamento di un allenatore che dovrebbe essere d’esempio per i propri calciatori nonché per i sostenitori, la sanzione va tuttavia rivista, anche in relazione alla circostanza che, il TROTTA, oltre alle offese all’arbitro ed agli assistenti, non si è reso responsabile di altri comportamenti censurabili. Per tali motivi, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore TROTTA Ivano al 15/10/2016. La tassa reclamo va restituita.
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