COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°91 del 14/10/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. FABRIZI MAURO PRESIDENTE DELL’ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 BIS COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CGS.
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°91 del 14/10/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. FABRIZI MAURO PRESIDENTE DELL’ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 BIS COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CGS. Il Procuratore Federale Aggiunto visti gli atti del procedimento disciplinare riguardanti l’ attività di allenatore svolta dal sig. CALDARONI Massimo a favore della società BOVILLE ERNICA. Vista la conclusione delle indagini comunicata agli interessati CALDARONI Massimo e FABRIZI Mauro, i quali non hanno presentato memorie difensive, né hanno richiesto audizione e che, successivamente, si è presentato dinanzi agli Organi Federali il segretario della società anziché il presidente, veniva trasmessa una nota in cui si dichiarava di non aver violato alcuna norma e si rinunciava al patteggiamento Dalle audizioni del 14 maggio 2016 sia il tecnico CALDERONI che il presidente FABRIZI hanno ammesso che fosse sufficiente, per sedere in panchina, la richiesta inoltrata al Comitato Regionale in data 12 gennaio 2016- per il rilascio della tessera, tenuto conto dell’adempimento effettuato per l’iscrizione alla associazione allenatori. Il presidente, nella circostanza, ha precisato che se di errore si è trattato è stato fatto in buona fede. La Procura ha accertato dall’esame dei tabulati del Settore Tecnico FIGC che il perfezionamento del tesseramento del CALDERONI è avvenuto in data 21 marzo 2016 e che pertanto il predetto dal 17 gennaio 2016 prendeva parte alle gare con il tesseramento non regolamentare. Per tale motivo la Procura ha ritenuto opportuno di deferire con atto autonomo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico l’allenatore CALDARONI Massimo per violazione dell’articolo 38 comma 1 delle NOIF. Per quanto sopra la Procura ha deferito al Tribunale Federale Territoriale il sig. FABRIZI Mauro per le violazioni delle norme regolamentari indicate in epigrafe relativamente al tesseramento del tecnico utilizzato impropriamente nelle gare dal 17 gennaio 2016 al 21 marzo 2016, data in cui è stato perfezionato il tesseramento in questione. E’ stata deferita la società ATLETICO BOVILLE ERNICA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente sig. FABRIZI Mauro. Alla riunione indetta per il giorno 13/10/2016 è presente per la Procura Federale l’Avv.to Luca Sanzi, mentre per i deferiti nessuno è presente e non sono pervenute memorie difensive al riguardo. La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento chiedendo per il Presidente FABRIZI Mauro l’inibizione di mesi tre (3) e, per la società ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA l’ammenda di € 600,00. Questo Tribunale Federale Territoriale, alla luce di tutto sopra quanto esposto, e tenuto conto che le proposte di sanzioni avanzate dalla Procura Federale possono essere ritenute congrue alle violazioni regolamentari poste in essere, nel caso in argomento, dai soggetti deferiti DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di infliggere al Presidente FABRIZI Mauro l’inibizione di mesi tre (3) e, alla società ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA l’ammenda di € 600,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°91 del 14/10/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. FABRIZI MAURO PRESIDENTE DELL’ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 BIS COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CGS."