COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°95 del 17/10/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. SPOSITO CRISTIAN PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 40 DELLE NOIF, DELL’ART. 10 COMMA 2 DEL CGS E DELL’ART. 1 COMMA 3 DEL CGS E A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS BOLSENA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°95 del 17/10/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. SPOSITO CRISTIAN PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 40 DELLE NOIF, DELL’ART. 10 COMMA 2 DEL CGS E DELL’ART. 1 COMMA 3 DEL CGS E A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS BOLSENA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL CGS. L’Ufficio legale della FIGC trasmetteva alla Procura Federale una nota a firma del calciatore Matteo Siuni con la quale chiedeva l’annullamento del tesseramento a favore della società Virtus Bolsena. Nell’esposto, il calciatore affermava di essere tesserato con la società San Giovanni del campionato interno Sammarinese e di non aver mai firmato perla società Virtus Bolsena, ma di essere stato contattato telefonicamente da un amico Lino Fusco, calciatore conosciuto in occasione di un torneo in Spagna, il quale gli aveva proposto di andare a giocare a Bolsena, segnalandolo all’allenatore, tale Sposito Cristian. In sede di audizione, il calciatore confermava tali circostanze riferendo altresì che la Virtus Bolsena gli aveva richiesto di fornire la documentazione necessaria per la pratica e, per favorire l’accordo, gli aveva proposto un rimborso spese (imprecisato), vitto, alloggio ed un biglietto di viaggio per raggiungere la destinazione. Tale proposta era stata, però, rifiutata dal calciatore con un sms, ma, tuttavia, gli veniva successivamente partecipato dal suo amico Lino Fusco che era stato comunque tesserato per la società Virtus Bolsena. Egli, dunque, si era lamentato dell’irregolarità del tesseramento con lo Sposito, comunicando ciò alla Commissione Tesseramenti della FIGC, al T.F.N., e alla società Virtus Bolsena, formulando richiesta di annullamento del tesseramento. Il collaboratore della Procura, in sede di audizione, procedeva al confronto delle firme apposte sulla carta di identità e sul modulo di tesseramento rilevando, ictu oculi, che le stesse apparivano notevolmente differenti. La Procura procedeva ad ascoltare il vice presidente della società Accademia Rimini Calcio il quale riferiva di una trattativa per tesserare il calciatore Matteo Siuni, ma che la regolarizzazione del tesseramento appariva impraticabile perché il portale della FIGC non consentiva l’accesso con le sue generalità, in quanto verosimilmente tesserato con altra società. Veniva anche ascoltato il presidente della società Virtus Bolsena, sig. Gino Finocchiaro, il quale dichiarava di aver tesserato come giocatore con funzioni di allenatore Cristian Sposito, cui aveva conferito pieni poteri per le trattative con i calciatori da tesserare e che lui gli aveva sottoposto alla firma una serie di moduli di trasferimento già sottoscritti da calciatori, tra cui anche quello di Matteo Siuni. La Procura convocava, quindi, due volte il sig. Cristian Sposito (con e-mail presso la società e con raccomandata a/r presso la residenza), ma egli non si presentava presso gli Uffici Federali. Dall’attività di indagine, pertanto, il sig. Cristian Sposito è stato ritenuto responsabile dalla Procura di aver apposto una firma apocrifa sul modulo di tesseramento del calciatore Matteo Siuni, sostituendosi a quest’ultimo, e di non essersi presentato, sebbene convocato in due circostanze, dinanzi gli Organi della Giustizia Sportivi. Per tali motivi egli è stato deferito a codesto Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società Virtus Bolsena, cui apparteneva il calciatore Cristian Sposito, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS. All’udienza del 29.9.2016, presente la Procura in persona dell’avv. Enrico Liberati, nessuno compariva per i deferiti che non avevano altresì depositato ritualmente scritti difensivi. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura si riportava all’atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - Cristian Sposito con squalifica di mesi 6; - Società ASD Virtus Bolsena con € 300,00 di ammenda per responsabilità oggettiva. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati al deferito che, pertanto, merita di essere sanzionato: dirimenti risultano le dichiarazioni del presidente della società Virtus Bolsena riguardo le modalità del tesseramento dei calciatori (tra cui il sig. Matteo Siuni), mentre la mancata risposta alla convocazione della Procura Federale emerge per tabulas. Conseguentemente, ritiene oggettivamente responsabile la società ASD Virtus Bolsena per la condotta posta in essere dal proprio tesserato. Relativamente alle richieste della Procura, si ritiene di condividere la quantificazione della sanzione proposta a carico del sig. Cristian Sposito, considerata l’entità dei comportamenti da egli tenuti, mentre l’ammenda a carico della società deve essere lievemente ridotta. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità del sig. Cristian Sposito per le violazioni ascritte condannandolo alla sanzione della squalifica per mesi 6 (sei) e di dichiarare la responsabilità oggettiva della società ASD Virtus Bolsena, irrogandole l’ammenda di € 150,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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