COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°96 del 19/10/2016Delibera del Giudice Sportivo TerritorialeFIANO ROMANO – GRIFONE GIALLOVERDE

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°96 del 19/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale FIANO ROMANO - GRIFONE GIALLOVERDE - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - Nel corso della gara, in più occasioni ed alla fine della stessa sostenitori della società FIANO ROMANO rivolgevano alla terna arbitrale, agli Organi Federali cori offensivi. In più circostanze accendevano fumogeni che, tuttavia, non causavano disturbo alla gara. - L'arbitro, al 21' del secondo tempo, espelleva il calciatore OMISSIS (FIANO ROMANO) per somma di ammonizioni. - Al 35' del secondo tempo, l'arbitro espelleva il calciatore OMISSIS (FIANO ROMANO) per atto di violenza nei confronti di un avversario in azione di gioco. - Al 48' del secondo tempo (terzo minuto di recupero dei cinque assegnati dall'arbitro), veniva convalidata una rete realizzata dalla società GRIFONE GIALLOVERDE. - I calciatori della società FIANO ROMANO contestavano l’arbitro sulla regolarità della rete con veemenza e aggressività verbale. In particolare, il più esagitato è stato il n. 1 OMISSIS che veniva dapprima ammonito e successivamente espulso dall'arbitro per avergli rivolto offese e minacce. - Successivamente, altri tesserati della società FIANO ROMANO, accerchiavano un assistente arbitrale con atteggiamento minaccioso facendolo indietreggiare. L'arbitro si frapponeva fra i calciatori ed il proprio collaboratore. In tale frangente, l'arbitro espelleva il n. 14 Sig. OMISSIS (FIANO ROMANO) per le minacce e offese indirizzate all'assistente. Il calciatore reiterava altre intimidazioni nei confronti dell'ufficiale di gara. - L'arbitro interveniva nuovamente a difesa del collaboratore e in tale circostanza colpiva lo stesso improvvisamente e violentemente con una gomitata sul costato sinistro che gli procurava un dolore lancinante ed una notevole difficoltà respiratoria - Di conseguenza, il direttore di gara cadeva per terra non riuscendo a rialzarsi in maniera autonoma. In tale frangente, il Sig. OMISSIS colpiva nuovamente l'arbitro per terra con un forte calcio alla schiena e gli rivolgeva frasi offensive sostenendo di non averlo colpito in precedenza. Non curandosi delle precarie condizioni fisiche dello stesso. - Mentre l'arbitro si trovava per terra, alcuni tesserati non identificati afferravano per la divisa l'arbitro strattonandolo e colpendolo con tre forti calci (due alla schiena e uno al capo) provocandogli dolore. - Il direttore di gara, notava il dirigente Sig. OMISSIS (FIANO ROMANO) che gli rivolgeva gravi offese sostenendo di avere simulato l'aggressione. - Finalmente l'arbitro, con l'aiuto degli assistenti riusciva a fare rientro negli spogliatoi accusando forti dolori al costato e sensazione di vomito. - Non trovandosi più nelle condizioni fisiche e psicologiche di continuare la gara, decideva di sospenderla definitivamente al 48' del secondo tempo sul seguente punteggio: FIANO ROMANO - GRIFONE GIALLOVERDE 1 - 2. - In prossimità degli spogliatoi, persona riconducibile alla società, non identificato colpiva nuovamente l'arbitro a mano aperta sullo stesso costato già colpito precedentemente. Veniva allontanato dalla Forza Pubblica nel frattempo intervenuta. - Persistendo il dolore, veniva richiesto l'intervento del 118 che in ambulanza trasportava l'arbitro al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma dove gli veniva riscontrato trauma contusivo emico stato sinistro e rachide lombare guaribile in gg. 8 s.c. - Un assistente arbitrale, sul proprio rapporto segnala che il calciatore n. 16 OMISSIS gli rivolgeva frase minacciosa. - Da rilevare, che, in occasione dell'aggressione all'arbitro nessuno dei tesserati della società FIANO ROMANO ha dato all'arbitro l’assistenza dovuta. - Considerato che l'anticipata conclusione della gara va attribuita alla società FIANO ROMANO. - In virtù all'art. 17 comma 1 del CGS DELIBERA a) di infliggere alla società FIANO ROMANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché la squalifica dal campo per una gara effettiva b) di inibire il Sig. OMISSIS (FIANO ROMANO) fino al 31.12.2016 per mancata assistenza dovuta all'arbitro e per il comportamento offensivo e minaccioso c) di squalificare il calciatore OMISSIS fino al 18.10.2021 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (art. 19 comma 3 del CGS) Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il CU n. 104 del 17.12.2014. d) di squalificare i calciatori: OMISSIS - OMISSIS (FIANO ROMANO) per due gare effettive. OMISSIS - OMISSIS (FIANO ROMANO) per una gara effettiva.
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