COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°103 del 21/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. LADISPOLI S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 800,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 28/09/2016 (Gara: SFF ATLETICO – LADISPOLI del 25/09/2016 – Campionato di Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 90 del 14/10/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°103 del 21/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. LADISPOLI S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 800,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 28/09/2016 (Gara: SFF ATLETICO – LADISPOLI del 25/09/2016 – Campionato di Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 90 del 14/10/2016 La Corte, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; letto il ricorso; sentita la Società reclamante all’udienza del 13.10.16; osserva: Gli episodi oggetto di giudizio, così come riportati e puntualmente descritti nel referto arbitrale – fonte di prova privilegiata secondo il Codice di giustizia Sportiva, sono stati giustamente sanzionati dal Giudice di prime cure. L’intemperanza della tifoseria, nel caso specifico concretizzatasi nel lancio di fumogeni in campo e petardi verso in prossimità dell’assistente, è censurabile e non tollerabile e comunque vietata dall’art.12. Nel caso di specie la sanzione può essere circoscritta alla sola ammenda, atteso che tali episodi - pur costituendo un potenziale pericolo per l’incolumità fisica delle persone - non hanno avuto conseguenze più gravi. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it