COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 02/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale PRO ROMA CALCIO A.S.D. – SAVIO S.R.L.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 02/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale PRO ROMA CALCIO A.S.D. - SAVIO S.R.L. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 97 del 19.10.2016. Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società SAVIO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro pur avendo ammonito per la seconda volta il calciatore n. 6 LANZERI Daniele, (SAVIO) non provvedeva come dovuto, alla espulsione. Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in oggetto, fonte privilegiata (ex art. 35 del CGS), l'arbitro riferisce di essere incorso in un errore non avendo provveduto all'espulsione del calciatore n. 6 LANZERI Daniele (SAVIO) al 39' del primo tempo avendolo ammonito precedentemente al 19' del primo tempo. Accortosi dell'errore, nel corso dell'intervallo,provvedeva all'espulsione. In considerazione di quanto sopra esposto, la gara non ha avuto regolare svolgimento, non avendo l'arbitro, come prevede la Regola 12 del Regolamento del Gioco del calcio capitolo falli di espulsioni avrebbe dovuto espellere il calciatore LANZERI Daniele (SAVIO) al 39º del I tempo. Questo Organo Giudicante avvalendosi di quanto previsto dagli art. 17 comma 4 del CGS DELIBERA a) di accogliere il reclamo proposto dalla società SAVIO b) di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Ragionale Lazio per i connessi comportamenti in ordine alla ripetizione della gara. c) di restituire la tassa reclamo.
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