COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 del 04/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RONCIGLIONE UNITED AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 59 DEL 21/09/2016 (Gara: RONCIGLIONE UNITED – CAPRANICA CALCIO del 04/09/2016 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 90 del 14/10/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 del 04/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RONCIGLIONE UNITED AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 59 DEL 21/09/2016 (Gara: RONCIGLIONE UNITED – CAPRANICA CALCIO del 04/09/2016 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 90 del 14/10/2016 La società Ronciglione United con rituale reclamo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con cui è stato respinto il reclamo presentato in esito alla gara in epigrafe. Nel reclamo di prime cure la società aveva eccepito l’irregolare posizione del calciatore Vittorini Manuel; secondo la reclamante la lista di trasferimento del calciatore Vittorini, regolarmente stampata e firmata il 7-7-2016 era stata inoltrata solo il 2-9-2016 e quindi ben oltre il termine previsto dall’articolo 95 c. 5 delle NOIF che impone la trasmissione degli accordi di trasferimento entro il termine di cinque giorni dalla stipula dello stesso; richiedeva quindi la declaratoria di nullità del trasferimento e la conseguente punizione sportiva della perdita della gara a carico del Capranica Calcio per l’utilizzo del giocatore in posizione irregolare in quanto tesserato per altra società. Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo, dopo aver acquisito dal competente ufficio tesseramenti la posizione del calciatore da cui risultava che lo stesso era tesserato per il Capranica Calcio dal 2- 9-2016 e quindi in data antecedente la gara. Reitera innanzi alla Corte il reclamo la società Ronciglione United che ribadisce integralmente le lagnanze già esposte in primo grado e, sostanzialmente, richiede un riesame in punto di diritto della decisione impugnata. Il reclamo è infondato. Va innanzitutto rilevato come la reclamante erri nel ritenere quale termine di stipulazione dell’accordo di trasferimento quello dell’acquisizione dal sistema informatico della lista di trasferimento pre-compilata. Tale termine va invece fissato nel momento in cui la lista viene completamente compilata e sottoscritta da tutte le parti: società cedente, società cessionaria e calciatore. La data di stipula di un contratto non è quella della materiale compilazione dell’atto ma quella in cui l’atto viene sottoscritto da tutte le parti. La data della stipula, in carenza di diversa indicazione sulla lista, è quindi quella della materiale trasmissione o deposito presso il Comitato Regionale Lazio che non coincide quindi quasi mai con quella dell’acquisizione dal sistema informatico del modulo. Solo nel caso che nella lista venga indicata una data di sottoscrizione dell’atto si potrà verificare se il termine previsto dall’articolo 95 delle NOIF sia stato o meno rispettato. Vi è poi da discutere, per completezza, sulle eventuali conseguenze che deriverebbero da una tardiva trasmissione dell’atto. In carenza di esplicita previsione di nullità da parte del regolamento è da escludere che dalla tardiva trasmissione della lista possa derivarne la nullità ma, al più, conseguenze disciplinari ed, ovviamente, una ricorrenza ritardata al momento del deposito o dell’inoltro della raccomandata, piuttosto che al momento della stipula. Il ricorso va quindi respinto, sia in punto di fatto che di diritto con la conferma della decisione impugnata. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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