COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°139 del 11/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO FIUMICINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 LND DEL 06/10/2016 (Gara: POLISPORTIVA MONTI CIMINI – ATLETICO FIUMICINO dell’01/10/2016 – Campionato Juniores Regionali “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 127 del 4/11/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°139 del 11/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO FIUMICINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 LND DEL 06/10/2016 (Gara: POLISPORTIVA MONTI CIMINI – ATLETICO FIUMICINO dell’01/10/2016 – Campionato Juniores Regionali “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 127 del 4/11/2016 L’ASD ATLETICO FIUMICINO con il presente ricorso chiede di riesaminare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di perdita della gara, in quanto l’arbitro dichiara di aver sospeso l’incontro dopo aver interpellato sia il capitano che il dirigente di entrambe le squadre. Sostiene la ricorrente che ciò non risponde al vero, visto che il risultato era favorevole alla propria squadra, considerando poi che due calciatori della società POLISPORTIVA MONTI CIMINI erano stati espulsi e che nessuno dei nostri atleti veniva coinvolto nei deplorevoli scontri fra genitori delle due fazioni. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, alla luce di quanto richiesto dalla reclamante, ha ritenuto opportuno ascoltare l’arbitro il quale nel ribadire quanto scritto nel referto originario, ha fornito ulteriori precisazioni al riguardo. Gli incidenti sugli spalti tra i genitori/ tifosi si concretizzavano con lancio di seggiolini, di ogni oggetto disponibile, pugni in volto tra di loro, schiaffi spinte ed urla, riportati dettagliatamente nel referto. Quando sembrava che la situazione si fosse calmata, l’arbitro decideva di riprendere il gioco, ma immediatamente sugli spalti riprendevano i tafferugli. Veniva lanciato di tutto sul terreno di gioco, sassi oggetti, creando uno stato di incolumità sia per i calciatori che per l’arbitro. A questo punto, il direttore di gara, visto che la situazione ambientale si era ulteriormente aggravata e che gli stessi atleti erano particolarmente scossi e provati per quanto stava accadendo, decideva di sospendere definitivamente l’incontro, avvertendo i capitani e dirigenti del provvedimento, ricevendone ampio consenso. Questa Corte, tenuto conto dei gravi episodi verificatisi, non può accogliere l’istanza della ricorrente e quindi per tutto quanto sopra DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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