COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°139 del 11/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEROSI FC SSD A RL. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARUSO GERARDO FINO AL 30/06/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 57 SGS DEL 20/10/2016 (Gara: CALCIO TUSCIA – MONTEROSI FC del 15/10/2016 – Campionato Allievi Regionali Fascia “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 127 del 4/11/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°139 del 11/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEROSI FC SSD A RL. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARUSO GERARDO FINO AL 30/06/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 57 SGS DEL 20/10/2016 (Gara: CALCIO TUSCIA – MONTEROSI FC del 15/10/2016 – Campionato Allievi Regionali Fascia “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 127 del 4/11/2016 La Società Sportiva MONTEROSI FC SSD A R.L. impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la squalifica, sino al 30/06/2017, al proprio calciatore CARUSO Gerardo “reo” di aver colpito l’arbitro con un calcio ad un polpaccio, nonché il taccuino dello stesso con una manata, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione e di avergli rivolto, al contempo, espressioni offensive e minacciose. A sostegno della propria tesi difensiva, la Società contestava lo svolgimento dei fatti descritti dal direttore di gara, evidenziando che lo stesso nel proprio supplemento aveva ridimensionato la gravità del comportamento posto in essere dal Caruso. La reclamante chiedeva, pertanto, in via principale, l’annullamento della squalifica ed in via subordinata la riduzione della stessa, considerata sproporzionata ed eccessiva rispetto alla condotta contestata. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, ritiene che non ci siano margini per ridurre la sanzione. Infatti, dagli atti ufficiali emerge che il calciatore CARUSO Gerardo, al 42 del 2° tempo, contestando una decisione dell’arbitro, colpiva leggermente quest’ultimo con un calcio ad un polpaccio; a seguito del conseguenziale provvedimento di espulsione, il CARUSO rivolgeva al direttore di gara espressioni offensive e minacciose, colpendo il taccuino dello stesso con una manata. Pertanto, da tutto ciò, si evince che la condotta del CARUSO, pur non sfociando in atti di violenza nei confronti dell’arbitro (fattispecie che avrebbe comportato una sanzione ben più grave), si concretizza, comunque, in una reiterata e violenta manifestazione di protesta nei confronti dello stesso. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritiene adeguata la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure e pertanto DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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