COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°151 del 18/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SEMPREVISA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALOMBI ANDREA FINO AL 25/11/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DALL’ARMI EDOARDO FINO AL 18/11/2016, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BRASIELLO ANTONIO E FERRETTI FRANCESCO PER 2 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CUOMO CRISTIAN E BALDASSARRE PAOLO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 LND DEL 4/11/2016 (Gara: FOOTBALL CLUB MONTENERO – ARCE 1932 del 22/10/2016 – Campionato Juniores Regionale “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 138 dell’11/11/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°151 del 18/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SEMPREVISA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALOMBI ANDREA FINO AL 25/11/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DALL’ARMI EDOARDO FINO AL 18/11/2016, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BRASIELLO ANTONIO E FERRETTI FRANCESCO PER 2 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CUOMO CRISTIAN E BALDASSARRE PAOLO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 LND DEL 4/11/2016 (Gara: FOOTBALL CLUB MONTENERO – ARCE 1932 del 22/10/2016 – Campionato Juniores Regionale “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 138 dell’11/11/2016 La S.S.D. SEMPREVISA, ha presentato formale ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo ufficializzate nel Comunicato Ufficiale indicato in oggetto. In ordine alla squalifica inflitta al calciatore Palombi Andrea fino al 26/11/2016, sostiene la ricorrente che l’uscita ritardata dal terreno di gioco si è verificata per la consegna della fascia di capitano al vice, che si trovava ad una distanza alquanto lontana dalla posizione del Palombi. Non rivolgeva offese mentre abbandonava il terreno di gioco, né all’arbitro né ad altre persone. Cita la Società che in un caso analogo, l’arbitro non prendeva decisioni a carico di un calciatore avversario. Per quanto attiene al tesserato Dall’Armi Edoardo la società fa presente che lo stesso, a fine partita, entrava regolarmente negli spogliatoi, senza proferire offesa alcuna e tantomeno, di aver colpito con un pugno la vetrata dello spogliatoio. Siccome ciò non è realmente accaduto chiede un confronto con il direttore di gara. In merito alla sanzione pecuniaria comminata, la società fa capire che il tutto nasce da un calcio di rigore inesistente contro la propria squadra, per cui si creava una discussione e comportamenti del pubblico che si adirava, a seguito di un comportamento irriguardoso di un assistente arbitrale nei confronti dei predetti. Alla luce di tutto quanto sopra chiede la ricorrnete la rivisitazione delle sanzioni inflitte ai tesserati Palombi e Dall’Armi e dell’ammenda e la riduzione delle squalifiche inflitte a tutti gli altri tesserati, come in titolo. Questa Corte, preliminarmente pone all’attenzione che le squalifiche ai calciatore Brasiello Antonio e Ferretti Francesco per 2 gare, nonché le squalifiche ai calciatori Cuomo Cristian e Baldassarre Paolo per 1 gara, non sono impugnabili, ai sensi dell’art.45 del C.G.S. in alcuna sede, in quanto non sono proponibili ricorsi a squalifiche inflitte per 2 ovvero 1 gara. E’ appena il caso di aggiungere che le suddette squalifiche “a gare” debbono essere scontate nelle gare della stessa manifestazione, ai sensi dell’art.19, comma 11 del C.G.S.. Si coglie anche l’occasione che non è previsto l’istituto del confronto, in sede procedurale, dalle vigenti disposizioni in materia di Giustizia Sportiva. In merito alle altre richieste formulate dalla reclamante, questa Corte ritiene che la squalifica del calciatore Palombi Andrea possa essere ricondotta entro limiti di minore entità, tenuto conto di alcune osservazioni avanzate dalla Società Semprevisa. Non meritano invece accoglimento le ulteriori istanze, in quanto il comportamento del calciatore Dall’Armi Edoardo, riportate dal direttore di gara nel proprio rapporto, è stata correttamente sanzionata dal Giudice di prime cure, così come la sanzione dell’ammenda, alla luce di tutto ciò che è stato ampiamente riportato nella decisioni riportate sul Comunicato Ufficiale indicato in oggetto. Ciò detto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alle squalifiche a carico dei calciatori BRASIELLO Antonio, FERRETTI Francesco, CUOMO Cristian e BALDASSARRE Paolo ai sensi dell’art.45 del C.G.S.. Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore PALOMBI Andrea al 18/11/2016, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.
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