COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°163 del 25/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTELLO CALCIO 3TABERNAE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SILVI FABIO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 LND DEL 3/11/2016 (Gara: SA.MA.GOR. – MONTELLO CALCIO 3TABERNAE del 30/10/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 138 dell’11/11/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°163 del 25/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTELLO CALCIO 3TABERNAE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SILVI FABIO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 LND DEL 3/11/2016 (Gara: SA.MA.GOR. – MONTELLO CALCIO 3TABERNAE del 30/10/2016 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 138 dell’11/11/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiale; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, come risulta dal rapporto di gara, il calciatore SILVI Fabio, al termine dell’incontro, ha colpito con pugni la porta del proprio spogliatoio e non già quella dell’Arbitro; che, pertanto, la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore SILVI Fabio a 2 gare. La tassa reclamo va restituita.
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