COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°173 del 02/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASDPOL VIRTUS ARICCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARINI SIMONE PER 6 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 LND DEL 03/11/2016 (Gara: REAL AURORA 3000 – VIRTUS ARICCIA del 30/10/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 162 del 25/11/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°173 del 02/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASDPOL VIRTUS ARICCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARINI SIMONE PER 6 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 LND DEL 03/11/2016 (Gara: REAL AURORA 3000 – VIRTUS ARICCIA del 30/10/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 162 del 25/11/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; Ritenuto che il reclamo è stato proposto in data 19 novembre 2016, e cioè oltre il termine perentorio di sette giorni successivi alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale (3 novembre 2016) fissato dall’art.36 del C.G.S.; che, a tal riguardo, non appare accoglibile la giustificazione addotta dalla reclamante, circa l’impossibilità di consultare i documenti necessari per la redazione e la trasmissione del ricorso, a seguito della dichiarata inagibilità dell’impianto per i recenti eventi sismici; che infatti la Società VIRTUS ARICCIA avrebbe potuto predisporre ugualmente il reclamo sulla base della semplice lettura del Comunicato Ufficiale, utilizzando poi, per l’invio dello stesso, uno dei normali mezzi di trasmissione (fax, poste, ecc.); che, pertanto, il reclamo dovrà essere dichiarato inammissibile, escluso ogni esame del merito. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo. La tassa reclamo va incamerata.
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