COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°173 del 02/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLFELICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAPUANO GIANLUCA PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 17 LND DEL 10/11/2016 (Gara: PRO CALCIO ISOLA LIRI – COLFELICE del 06/11/2016 – Campionato di Terza Categoria Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 162 del 25/11/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°173 del 02/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLFELICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAPUANO GIANLUCA PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 17 LND DEL 10/11/2016 (Gara: PRO CALCIO ISOLA LIRI – COLFELICE del 06/11/2016 – Campionato di Terza Categoria Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 162 del 25/11/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; Ritenuto che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione , possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il comportamento del calciatore CAPUANO Gianluca nei confronti dell’Arbitro va ricondotto ad una forma di vibrata protesta, manifestata con espressioni irriguardose e con un gesto invasivo di natura minacciosa; che, pertanto, pur censurando detto comportamento, la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata, anche per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CAPUANO Gianluca a 3 gare. La tassa reclamo va restituita
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