COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°182 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. EDILISA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CELLI MAURO PER 5 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI FAUSTO ANDREA PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VAGNONI ALESSIO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 16 C5 DEL 10/11/2016 (Gara: EDILISA – FUTSAL MAMBO del 09/11/2016 – Campionato di Calcio a 5 Serie D) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 162 del 25/11/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°182 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. EDILISA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CELLI MAURO PER 5 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI FAUSTO ANDREA PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VAGNONI ALESSIO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 16 C5 DEL 10/11/2016 (Gara: EDILISA – FUTSAL MAMBO del 09/11/2016 – Campionato di Calcio a 5 Serie D) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 162 del 25/11/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata, osserva quanto segue: La società Edilisa, nel proprio reclamo difensivo, ed in sede di audizione, evidenziava l’errata percezione del direttore di gara rispetto a quanto realmente accaduto sul terreno di gioco. In particolare, riteneva che il calciatore Celli appoggiava lievemente le mani sul petto dell’arbitro per richiamare la sua attenzione a seguito di una rete segnata, secondo i reclamanti, in modo irregolare; invece, i calciatori Di Fausto e Vagnoni si sarebbero allontanati spontaneamente all’atto dell’espulsione e non a forza portati via da un proprio dirigente. Per quanto concerne l’ammenda la società la ritiene ingiusta in quanto a fine gara ci sarebbero state vivaci scambi di vedute tra i calciatori delle due squadre sulla partita appena terminata ma nessuna rissa. La scrivente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il referto, nonché le decisioni del Giudice Sportivo, ritiene le sanzioni comminate da quest’ultimo del tutto congrue rispetto a quanto verificatosi sul terreno di gioco. In particolare: l’ammenda di € 100,00, peraltro comminata a carico di entrambe le società, risulta corretta alla luce di quanto accaduto a fine partita; al calciatore Celli Mauro per aver, all’atto delle proteste, spintonato il direttore di gara; ai calciatori Di Fausto Andrea e Vagnoni Alssio per aver effettivamente minacciato ed ingiuriato l’arbitro al termine della gara. Tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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