COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°182 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SPES MONTESACRO 1908 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FAZZITTA NICOLO’ FINO AL 31/12/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 LND DEL 03/11/2016 (Gara: ERETUM MONTEROTONDO – SPES MONTESACRO 1908 del 29/10/2016 – Campionato Juniores Regionale “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 172 del 2/12/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°182 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SPES MONTESACRO 1908 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FAZZITTA NICOLO’ FINO AL 31/12/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 LND DEL 03/11/2016 (Gara: ERETUM MONTEROTONDO – SPES MONTESACRO 1908 del 29/10/2016 – Campionato Juniores Regionale “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 172 del 2/12/2016 La Società Sportiva SPES MONTESACRO 1908 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la squalifica, sino al 31/12/2019, al proprio calciatore Fazzitta Nicolò “reo”, in qualità di assistente di parte, di aver colpito, al 24° del secondo tempo, con la bandierina, il direttore di gara sulla fronte, procurandogli forte dolore e giramenti di testa, tanto da indurlo a sospendere la gara. A sostegno della propria tesi difensiva, la Società contestava lo svolgimento dei fatti descritti dal direttore di gara, prospettando l’ipotesi di un errore di persona e sostenendo la tesi che qualcun altro, impossessatosi della bandierina dell’altro assistente di parte, avesse lanciato la stessa verso l’arbitro colpendolo sulla testa. La reclamante, pertanto, evidenziando “l’error in persona”, chiedeva l’annullamento della squalifica irrogata al proprio calciatore. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, nonché il direttore di gara ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo. Infatti, dagli atti ufficiali (in particolare dal rapporto dell’arbitro e dal suo supplemento) che fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 35 C.G.S.), nonché dalla stessa audizione dell’arbitro, davanti a questo Organo giudiziario, emerge che, al 24° del secondo tempo, il direttore di gara espelleva il calciatore Behdzeti Jakup della Spes Montesacro 1908 per aver sferrato una gomitata ad un avversario; alla notifica del provvedimento di espulsione, l’arbitro veniva accerchiato dagli altri compagni di squadra del Behdzeti; in particolare, il calciatore Donati Riccardo, spintonava l’arbitro con entrambe le braccia, facendolo barcollare, avvicinava la propria testa a quella del direttore di gara e gli proferiva minacce. Subito dopo il Sig. Prosperi Daniele, dirigente della Spes Montesacro 1908, strattonava, violentemente, per un braccio l’arbitro procurandogli intenso dolore e minacciandolo pesantemente. In questo contesto, caratterizzato da violenze e minacce diffuse e reiterate nei confronti del direttore di gara, sopraggiungeva il calciatore Nicolò Fazzitta, assistente di parte, riconosciuto dall’arbitro grazie alla tuta sociale, il quale, come detto, si avvicinava all’arbitro e da due metri, dopo aver spostato un proprio compagno di squadra, frapposto tra se ed il direttore di gara, lanciava, verso quest’ultimo, con forza, la bandierina, colpendolo sulla fronte, procurandogli intenso dolore e giramenti di testa; immediatamente dopo, il Fazzitta si allontanava senza proferire alcuna parola. In conseguenza di ciò, l’arbitro sospendeva la gara impossibilitato, dalle proprie condizioni fisiche, a proseguirla. In definitiva, sia dal referto arbitrale e suo supplemento, che dall’audizione dello stesso direttore di gara, vi è la certezza che sia stato il Fazzitta a colpire con la bandierina in proprio possesso, intenzionalmente e con violenza, l’arbitro sulla fronte, tanto da costringerlo a sospendere la gara per il forte dolore ed i giramenti di testa che lo costringevano , immediatamente dopo, a recarsi al Pronto Soccorso, dove gli veniva riscontrato trauma cranico con contusione alla regione frontale, guaribile in 4 giorni. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritiene adeguata la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure e pertanto DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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