COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°183 del 09/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. CARAMANICA SAVERIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VALLERANO FUTSAL E DEL CALCIATORE GIACCHERINI EDOARDO PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART 1 BIS , COMMI 1 E 5 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.10, COMMA 2 DEL CGS, 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE NOIF , NONCHÉ DEL SIG GIACCHERINI IVO PER LE MEDESIME VIOLAZIONI SOPRA INDICATE E QUELLA RELATIVA ALL’ART.61 DELLE NOIF ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VALLERANO FUTSAL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°183 del 09/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. CARAMANICA SAVERIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VALLERANO FUTSAL E DEL CALCIATORE GIACCHERINI EDOARDO PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART 1 BIS , COMMI 1 E 5 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.10, COMMA 2 DEL CGS, 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE NOIF , NONCHÉ DEL SIG GIACCHERINI IVO PER LE MEDESIME VIOLAZIONI SOPRA INDICATE E QUELLA RELATIVA ALL’ART.61 DELLE NOIF ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VALLERANO FUTSAL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Alla Procura Federale è stata indirizzata la nota, per le opportune verifiche del CR LAZIO prot. 13533 del 20 maggio 2016, contenente lo stralcio del CU n.370 del 6 maggio 2016, con allegati le distinte della gara ARCA POLISPORTIVA/ VALLERANO FUTSAL dell’8 aprile 2016. Espletate le opportune indagini la Procura ha accertato che il sig. CARAMANICA Saverio, Presidente della società VALLERANO FUTSAL, ha omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore GIACCHERINI Edoardo e di non sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, per dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara ARCA POLISPORTIVA/ VALLERANO FUTSAL dell’8 aprile 2016 valevole per il campionato di Calcio a 5 serie D Roma. Ha altresì accertato che il sig. GIACCHERINI Ivo, accompagnatore ufficiale in occasione di tale incontro ha sottoscritto la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore GIACCHERINI Edoardo, indicando un numero di matricola inesistente. Per tutto sopra quanto esposto, ha ritenuto la Procura deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe per le violazioni regolamentari citate in premessa. Alla riunione indetta da questo Organo di Giustizia Sportiva per il giorno 1 dicembre 2016 è presente per la Procura Federale l’Avv.to Francesco Bevivino, mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura insiste nell’atto di deferimento chiedendo per il Presidente della Società ASD VALLERANO FUTSAL sig. CARAMANICA Saverio l’inibizione di 1 anno e 6 mesi, per il dirigente GIACCHERINI Ivo l’inibizione di 1 anno e 6 mesi, per il calciatore GIACCHERINI Edoardo la squalifica per 3 gare e per la Società VALLERANO FUTSAL 3 punti di penalizzazione in classifica nonché l’ammenda di € 900,00. Questo Tribunale, dall’istruttoria espletata, nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati ai deferiti, sottolineando però che la quantificazione delle sanzioni proposte dalla Procura Federale può essere ricondotta entro limiti di minore entità, fermo restando la gravità della violazione. Ciò premesso DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari loro ascritte e di squalificare per 3 gare il calciatore GIACCHERINI Edoardo, di inibire per 6 mesi il dirigente GIACCHERINI Ivo, di inibire altresì il Presidente CARAMANICA Saverio per 3 mesi, nonché di irrogare l’ammenda di € 300,00 ed 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente Stagione Sportiva, alla Società A.S.D. VALLERANO FUTSAL. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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