COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°191 del 16/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD.GS FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SPALLONI STEFANO FINO AL 18/10/2021 CON PRECLUSIONE DI PERMANENZA NEI RANGHI DELLA F.I.G.C. ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 LND DEL 19/10/2016 (Gara: FIANO ROMANO – GRIFONE GIALLOVERDE del 16/10/2016 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 181 del 09/12/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°191 del 16/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD.GS FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SPALLONI STEFANO FINO AL 18/10/2021 CON PRECLUSIONE DI PERMANENZA NEI RANGHI DELLA F.I.G.C. ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 LND DEL 19/10/2016 (Gara: FIANO ROMANO – GRIFONE GIALLOVERDE del 16/10/2016 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 181 del 09/12/2016 Il competente Giudice Sportivo comminava la squalifica per cinque anni con preclusione alla permanenza nei ranghi federali a carico del calciatore Spalloni Stefano tesserato con il Fiano Romano per violenza consumata nei confronti del direttore di gara della gara in epigrafe. Nella motivazione il Giudice rilevava come il calciatore, dopo essere stato espulso per comportamento minaccioso nei confronti di un assistente, a seguito della convalida di una segnatura a favore della squadra ospitata, al 48’ del secondo tempo, si scagliava contro il direttore di gara colpendolo repentinamente con una gomitata al costato e poi con un calcio alla schiena quando questi era già caduto a terra. Riferisce altresì che l’Arbitro dirigendosi dolorante e sorretto da uno degli assistenti e da un dirigente, veniva ulteriormente colpito da persona sconosciuta, indossante la tuta sociale del Fiano Romano, al costato nello stesso punto in cui era stato attinto dal calciatore, accusando ulteriore ed intenso dolore. A seguito delle lesioni subite l’Arbitro veniva trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Andrea con un’ambulanza chiamata dai Carabinieri intervenuti sul posto e veniva quindi trovato affetto da un trauma contusivo all’emitorace sinistro e trauma lombare con prognosi di 8 giorni s.c. . Il Giudice Sportivo comminava altresì alla società Fiano Romano l’ammenda di € 200,00 per le intemperanze messe in atto negli occorsi dai propri tifosi. Avverso la decisione reclama la società Fiano Romano che deduce l’eccessività della sanzione sia a carico del calciatore che della società. Infatti, a parere della reclamante, il calciatore Spalloni non avrebbe colpito l’Arbitro nel modo descritto, tanto che i gesti erano sfuggiti sia al primo che al secondo assistente mentre la società sarebbe stata già adeguatamente sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara. Veniva quindi sentita la società reclamante in audizione ove confermava integralmente il contenuto del reclamo sottolineando come le conseguenze fisiche del gesto del calciatore Spalloni fossero state accentuate dal colpo sferrato dinanzi agli spogliatoi dalla persona rimasta ignota. Veniva quindi sentito l’arbitro a chiarimenti ed il direttore di gara confermava integralmente tutto quanto riportato nel referto aggiungendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, aveva riferito ai Carabinieri quanto accaduto, indicando nello Spalloni l’autore dell’aggressione ed aggiungendo di non poter al momento sporgere formale denuncia in assenza dell’autorizzazione federale. Alla luce della ricostruzione dei fatti, riportata dall’Arbitro nel referto e confermata con dovizia di particolari in sede di audizione, con dichiarazione logica, circostanziata ed esente da alcun vizio, il gesto del calciatore Spalloni appare di particolare gravità anche perché connotato da violenza reiterata e foriero di conseguenze fisiche apprezzabili. Va solo evidenziato, senza che questo possa essere posto a minima scusante, che le conseguenze fisiche sono state aggravate, senza alcun dubbio, dalla successiva aggressione dell’astante nel recinto degli spogliatoi, rimasto ignoto ma sicuramente riferibile alla società Fiano Romano, che ha percosso l’Arbitro proprio nel punto in cui aveva ricevuto il primo colpo dallo Spalloni. Ciò detto, in termini sanzionatori, il provvedimento massimo irrogabile appare leggermente troppo afflittivo, proprio per la considerazione svolta sull’entità delle lesioni procurate, parametro che determina, insieme a quelli della violenza, della reiterazione, della premeditazione e del dolo eventuale, la pena concreta da comminare. La sanzione va quindi lievemente ridimensionata pur confermandosi la estrema afflittività con la riduzione al 18-3-2021 e la conseguente caducazione della sanzione speciale della preclusione dalla appartenenza ai ranghi federali. L’ammenda a carico della società va confermata in quanto adeguata ai comportamenti ulteriori, messi in atti dai propri sostenitori e puntualmente descritti nella motivazione. Tutto ciò premesso la Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore SPALLONI Stefano al 31/03/2021, con esclusione della sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C.. La tassa reclamo va restituita. -
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