COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°191 del 16/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SSDARL CALCIO SAN CESAREO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 500,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 109 LND DEL 26/10/2016 (Gara: CALCIO SAN CESAREO – APRILIA del 23/10/2016 – Campionato di Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 162 del 25/11/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°191 del 16/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SSDARL CALCIO SAN CESAREO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 500,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 109 LND DEL 26/10/2016 (Gara: CALCIO SAN CESAREO – APRILIA del 23/10/2016 – Campionato di Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 162 del 25/11/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la revisione delle decisioni del Giudice Sportivo che le ha inflitto la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 comminando altresì ammenda di € 500,00, assumendo che nella gara suddetta, per un errore di segreteria, era stato indicato quale campo da gioco uno in erba naturale invece invece di quello accanto in erba sintetica e che, essendo il campo indicato non praticabile, anche a seguito di sistemazione effettuata da tutto il personale durante il tempo di attesa richiesto, l’arbitro lo considerava irregolare e pertanto non faceva svolgere l’incontro, non permettendo al personale di correggere eventuali errori. La società eccepiva però la mancata omologazione dello strumento di misurazione dell’arbitro e, pertanto, richiedeva la ripetizione dell’incontro; ascoltata la società reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, ammettendo però che l’area di rigore era più grande di metri 1,30 rispetto le misure regolamentari; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto i tentativi della reclamante di provvedere alla sistemazione del campo di gioco nonché di aver verificato alle ore 11.55 che lo stesso non era regolare, quando l’inizio della partita era fissato per le ore 11.00; considerato il valore probatorio degli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., e che il tempo di attesa per il campionato di competenza è stato indicato dal C.U. C.R. Lazio n. 25 del 1.9.16 in 30 minuti, ampiamente spirati al momento della verifica dell’arbitro; rilevato che la ammenda risulta essere congrua e giustamente comminata. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata. –
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