COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°191 del 16/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CENTRO CALCIO ROSSONERO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 200,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAMARRO GIUSEPPE FINO AL 09/12/2016 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARCELLI FRANCESCO FINO AL 09/12/2016 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 76 SGS DEL 10/11/2016 (Gara: CENTRO CALCIO ROSSONERO – ALMAS ROMA del 05/11/2016 – Campionato di Allievi Regionali Fascia “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 162 del 25/11/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°191 del 16/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CENTRO CALCIO ROSSONERO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 200,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAMARRO GIUSEPPE FINO AL 09/12/2016 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARCELLI FRANCESCO FINO AL 09/12/2016 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 76 SGS DEL 10/11/2016 (Gara: CENTRO CALCIO ROSSONERO – ALMAS ROMA del 05/11/2016 – Campionato di Allievi Regionali Fascia “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 162 del 25/11/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori Giuseppe Camarro e Francesco Marcelli, scusandosi per il loro comportamento e assumendo che gli stessi non avessero proferito parole minacciose o bestemmie, ma avessero protestato in maniera volgare contro l’arbitro. La società, inoltre, chiedeva l’annullamento o la riduzione dell’ammenda, sostenendo che non vi fossero state minacce e offese da parte del pubblico nei confronti del direttore di gara; ascoltata la società reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta gravemente volgare e sessista nei suoi confronti tenuta dai calciatori Giuseppe Camarro e Francesco Marcelli nonché dai sostenitori della società reclamante; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ma che pur tuttavia la misura della sanzione comminata ai tesserati Giuseppe Camarro e Francesco Marcelli, pur in presenza di un comportamento fortemente triviale, debba essere ricondotta nei consueti parametri di questa Corte mentre la società risulta essere stata sanzionata adeguatamente in prima istanza. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CAMARRO Giuseppe al 30/11/2016 e la squalifica a carico del calciatore MARCELLI Francesco al 30/11/2016. Di respingere, altresì, il reclamo relativamente all’ammenda di € 200,00. La tassa reclamo va restituita.
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