COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°200 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL SANT ANDREA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 149 LND DEL 18/11/2016 (Gara: REAL SANT ANDREA – P.C. SAN GIORGIO 2008 del 02/10/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 190 del 16/12/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°200 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL SANT ANDREA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 149 LND DEL 18/11/2016 (Gara: REAL SANT ANDREA – P.C. SAN GIORGIO 2008 del 02/10/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 190 del 16/12/2016 La Società REAL SANT ANDREA, ha obiettato circa la decisione con cui, in prima istanza, è stato respinto il proprio reclamo, assumendo l’irregolarità della gara a margine per mancata identificazione, prima dell’incontro, di due calciatori della squadra avversaria. Dall’esame degli atti ufficiali, il reclamo si dimostra fondato. Infatti, nella lista di gara della Società P.C. SAN GIORGIO 2008, due giocatori (n° 15 SOBHJKALIFA ABDELHAIM e n° 18 OSMANOVIC SAMIR) non è stato indicato alcun documento di riconoscimento e non c’è traccia nel referto arbitrale di una loro identificazione. Considerato che i predetti non erano in possesso di alcun cartellino federale valido per la corrente stagione, come emerso da specifici accertamenti effettuati a riguardo, e che non vi è assoluta certezza che sia stato rispettato il dettato dell’art.71 delle N.O.I.F.; Rilevato che anche l’audizione dell’arbitro, in sede di supplemento, non ha favorito adeguate conferme a riguardo; Osservato che l’identificazione dei calciatori, normata dal citato art.71, da parte dell’arbitro è adempimento preliminare di assoluta importanza che deve avvenire nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, causando, di fatto, un’irregolarità insanabile dell’incontro in caso di mancata osservanza; Pertanto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara. La tassa reclamo va restituita.
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