COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°200 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL.ASD AGORA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 94 SGS DELL’1/12/2016 (Gara: VIRTUS NETTUNO – AGORA del 05/11/2016 – Campionato Allievi Regionali Fascia “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 190 del 16/12/2016
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°200 del 23/12/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL.ASD AGORA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 94 SGS DELL’1/12/2016 (Gara: VIRTUS NETTUNO – AGORA del 05/11/2016 – Campionato Allievi Regionali Fascia “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 190 del 16/12/2016 La Società AGORA ha eccepito la decisione di prima istanza con cui veniva respinto il proprio reclamo, assumendo che la squadra avversaria avrebbe sostituito un proprio calciatore con altro atleta non in lista (al 1° minuto del secondo tempo il n°3 VELLITRI con il n°17 MASTRONE). Dall’esame degli atti ufficiali, per contro, risulta che il MASTRONE, sostituto del VELLITRI, è regolarmente inserito nella distinta di gara con il n°17, come correttamente specificato dal Giudice di prime cure. Tanto premesso, stante l’infondatezza della lamentela della ricorrente, questa Corte Sportiva d’ Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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