COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°201 del 23/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI BOLEA FRANCESCO E FELICI KRISTIAN, TESSERATI DELLA SOCIATA’ POL.D. GDC PONTE DI NONA E DEL SIG. DI BISCEGLIA ALESSIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.36 DEL REGOLAMENTO DEL S.G.S. E A CARICO DELLA POL.D. GDC PONTE DI NONA, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°201 del 23/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI BOLEA FRANCESCO E FELICI KRISTIAN, TESSERATI DELLA SOCIATA’ POL.D. GDC PONTE DI NONA E DEL SIG. DI BISCEGLIA ALESSIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.36 DEL REGOLAMENTO DEL S.G.S. E A CARICO DELLA POL.D. GDC PONTE DI NONA, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S.. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, trasmetteva in data 14 febbraio 2016 alla Procura Federale un esposto del Presidente della POL.D. GDC PONTE DI NONA, per gli accertamenti di rito. La Procura, dall’attività di indagine compiuta ha rilevato che i calciatori Bolea Francesco e Felici Kristian, entrambi appartenenti alla categoria “Pulcini” della Società POL.D. GDC PONTE DI NONA, partecipavano, in data 29 marzo, 1 aprile e 5 aprile 2016, senza il nulla osta della società di appartenenza, ad un provino/ raduno, organizzato dalla Società G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE presso i propri campi di allenamento, violando in tal modo le norme regolamentari indicate in oggetto. Conseguentemente, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale oltre i citati calciatori, la Società POL.D. GDC PONTE DI NONA, per i comportamenti posti in essere dai due atleti per responsabilità oggettiva, il Sig. Di Bisceglie Alessio, Presidente della Società G.S.D. - CRL 201/2 - NUOVA TOR TRE TESTE, per violazioni indicate in premessa e la Società da lui presieduta per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S.. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 15/12/2016, è presente per la Procura Federale l’Avv.to Luca Sanzi, mentre per i deferiti è presente la Soc. POL.D. GDC PONTE DI NONA, nella persona del sig. Imbimbo Roberto, responsabile della Scuola Calcio, il quale, dopo alcune informazioni, si è presentato al campo della Società NUOVA TOR TRE TESTE ed ha rilevato la presenza dei due calciatori chiedendone l’immediato allontanamento. Al rifiuto posto dai dirigenti della Società NUOVA TOR TRE TESTE, i quali sostenevano che non avrebbero subito conseguenze particolari, la Società POL.D. GDC PONTE DI NONA ha ritenuto opportuno informare il Presidente del C.R. Lazio, che ovviamente ha trasmesso gli atti alla Procura Federale. La Procura insiste nell’atto di deferimento chiedendo per i calciatori Bolea Francesco e Felici Kristian la squalifica per n.3 gare, per il Presidente Di Bisceglia Alessio l’inibizione di mesi 6, per la Società G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE l’ammenda di Euro 2.000,00 e per la Società POL.D. GDC PONTE DI NONA l’ammenda di Euro 200,00. Questo Tribunale Federale Territoriale, ritiene provati gli addebiti ascritti ai deferiti, i quali meritano di essere sanzionati; per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, è congrua la richiesta della Procura per quanto concerne la posizione del Presidente Di Bisceglia Alessio. Per quanto attiene le posizioni degli altri deferiti, il Tribunale ritiene di quantificare le sanzioni in maniera più lieve rispetto a quanto richiesto dalla Procura, vista l’entità dei comportamenti. Per tutto quanto sopra esposto, questo scrivente Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di ritenere responsabili i deferiti per i fatti addebitati e, per gli effetti, di comminare loro le seguenti sanzioni: - Bolea Francesco, squalificato per 1 gara; - Felici Kristian, squalificato per 1 gara; - POL.D. GDC PONTE DI NONA, Euro 50,00 di ammenda; - Di Bisceglia Alessio, inibito per mesi 6, da scontarsi al termine del provvedimento già in corso di esecuzione; - G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE, Euro 1.000,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, fatto salvo per i termini espressamente indicati.
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