COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 29/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 2/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Fabrizio Salcuni, calciatore tesserato ASD Certosa, per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS e della società ASD Certosa per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. (Riferimento Procura Federale n. 13378/636pf 15-16 SP/AA/mg)
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 29/09/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Prot. n. 2/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Fabrizio Salcuni, calciatore tesserato ASD Certosa, per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS e della società ASD Certosa per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. (Riferimento Procura Federale n. 13378/636pf 15-16 SP/AA/mg) Il Sostituto Procuratore Federale, con atto del 19 maggio 2016 ha deferito al giudizio di questo Tribunale Federale, il signor Fabrizio Salcuni, calciatore tesserato per la società ASD Certosa, per violazione dell’art. 1bis comma 1del CGS, per aver inviato, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, quattro messaggi (Messenger, chat istantanea di Facebook) all’arbitro della gara Certosa – Camporosso del 22.11.2015, messaggi dai contenuti offensivi e minacciosi. Con lo stesso atto è stata deferita anche la società per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. Il procedimento si è svolto in data odierna, assente il deferito e con l’intervento, per l’accusa, dell’avv. Marco Stefanini, che ha sostenuto il principio di colpevolezza del calciatore per il quale ha richiesto la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, oltre all’ammenda di € 100 alla società. Esaminati gli atti acclusi al deferimento il Tribunale, valutato il contenuto offensivo e minaccioso dei messaggi, accoglie il deferimento e infligge al calciatore la sanzione della squalifica per tre giornate di gara. Condanna l’ASD Certosa al pagamento dell’ammenda di € 100 (euro cento). Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
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