COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 06/10/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n.50 /tf – Procura Federale – Deferimento dei signori Giovanni Paladini, Marylin Fusco, Giorgio De Lucchi, Giuseppe Angelo Baffi, Geremia Armienti e Maurizio Bosioper violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. (all’epoca vigente), e la società Ligorna 1922 (quale società succeduta per fusione all’USD Pontedecimo) per responsabilità diretta (Paladini e Baffi) e responsabilità oggettiva (Fusco, De Lucchi e Armienti). (Riferimento Procura Federale 10283/677 pf 13/14 AM/ma del 29.3.2016).
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 06/10/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Prot. n.50 /tf – Procura Federale – Deferimento dei signori Giovanni Paladini, Marylin Fusco, Giorgio De Lucchi, Giuseppe Angelo Baffi, Geremia Armienti e Maurizio Bosioper violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. (all’epoca vigente), e la società Ligorna 1922 (quale società succeduta per fusione all’USD Pontedecimo) per responsabilità diretta (Paladini e Baffi) e responsabilità oggettiva (Fusco, De Lucchi e Armienti). (Riferimento Procura Federale 10283/677 pf 13/14 AM/ma del 29.3.2016). Con atto del 29 marzo 2016, il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale i signori: Giovanni Paladini, presidente ed in seguito amministratore di fatto dell’USD Pontedecimo, per violazione dell’art. 1 comma 1 e 8 comma 2 C.G.S. per aver acquisito e, in alcuni casi sottoscritto, contratti di sponsorizzazione qualificati dall’autorità giudiziaria operazioni illecite garantendo all’USD Pontedecimo, di cui era presidente, disponibilità finanziarie con modalità illecite; Giuseppe Baffi, presidente dell’USD Pontedecimo,per violazione dell’art. 1 comma 1 e 8 comma 2 C.G.S., per aver consentito, senza essersi mai dissociato, all’acquisizione da parte dei signori Paladini, Fusco e De Lucchi amministratori di fatto, per conto dell’USD Pontedecimo, di contratti di sponsorizzazione qualificati dall’autorità giudiziaria operazioni illecite e garantendoalla società disponibilità finanziarie con modalità illecite; Marylin Fusco, dirigente e poi amministratore di fatto dell’US Pontedecimo, per violazione dell’art. 1 comma 1 e 8 comma 2 C.G.S., per aver acquisito contratti di sponsorizzazione qualificati dall’autorità giudiziaria operazioni illecite garantendo all’USD Pontedecimo, disponibilità finanziarie con modalità illecite; Giorgio De Lucchi, amministratore di fatto della società USD Pontedecimo per violazione dell’art. 1 comma 1 e 8 comma 2 C.G.S.,per aver acquisito contratti di sponsorizzazione qualificati dall’autorità giudiziaria operazioni illecite garantendo all’USD Pontedecimo, disponibilità finanziarie con modalità illecite; Geremia Armienti, dirigente di fatto della società USD Pontedecimo, per aver contribuito a far ottenere alla società contratti di sponsorizzazione qualificati dall’autorità giudiziaria operazioni illecite e garantendo alla società disponibilità finanziarie con modalità illecite; Società SCD Ligorna 1922, quale società incorporante l’USD Pontedecimo, per la violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte ai soggetti deferiti. Il tutto come meglio descritto e riportato nell’atto di deferimento. Non si procede verso Maurizio Bosio in quanto la lettera raccomandata con la notifica della data di discussione del deferimento è stata restituita dalle Poste Italiane con la dicitura “trasferito “. L’odierna udienza (la terza dopo due rinvii per difetto nella comunicazione delle date di fissazione della trattazione) si è svolta con la presenza di: Avv. Serenella Rossano, in rappresentanza della Procura Federale; Avv. Alessandro Calcagno in difesa ed in rappresentanza del signor Giovanni Paladini e della signora Marilyn Fusco; Avv. Anna Cerbara in difesa e in rappresentanza del signor Giuseppe Angelo Baffi e della società Ligorna; Signor Giorgio De Lucchi. 16/26 Non si è costituito il signor Geremia Armienti. Prima dell’inizio della trattazione,gli avvocati Calcagno e Cerbara (coma da memoria dell’avv, Calcagno) chiedono congiuntamente che il giudizio venga dichiarato estinto. A tale richiesta si oppone il rappresentante della Procura Federale. In Camera di Consiglio il Tribunale respinge la richiesta d’estinzione. Rileva, infatti, il Tribunale che le parti hanno prestato acquiescenza alla decisione sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 30.06.2016 con la quale la discussione veniva rinviata “con sospensione dei termini” non essendo stato, contro la suddetta decisione, proposto reclamo a’ sensi dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, a nulla rilevando la firma apposta dai difensori in calce alla decisione del 10 maggio 2016. Tale firma deve essere considerata, anche per il comportamento dilatorio tenuto dai due legali, quale semplice comunicazione della data della successiva udienza (come viene chiaramente precisato anche nella suddetta ordinanza). Pertanto il provvedimento pubblicato sul C.U. n.77 non può essere considerato “un diverso provvedimento” rispetto alla sola comunicazione di fissazione dell’udienza di discussione riportata in calce alla decisione del 10 maggio 2016. Riguardo all’espressione “nuovo rinvio” richiesto dall’avv. Calcagno indicata nell’ordinanza, mentre il medesimo avvocato ha eccepito la mancanza di rispetto dei termini a comparire ex art, 41 comma 3 C.G.S. rileva il Tribunale che le diverse espressioni usate, come confermato dallo stesso avv. Calcagno, non potevano che portare alla sola ed inevitabile decisione di fissazione d’una nuova udienza. L’avv. Serenella Rossano per conto della Procura Federale chiede che sia riconosciuto il principio di colpevolezza dei deferiti con le seguenti sanzioni: Giovanni Paladini: inibizione temporanea per anni cinque ed ammenda di € 10000 (euro diecimila); Marylin Fusco: inibizione temporanea per anni cinque ed ammenda di € 10000 (euro diecimila); Giorgio De Lucchi: inibizione temporanea per anni quattro ed ammenda di € 7500 (euro settemila/500); Geremia Armienti e Giuseppe Baffi: inibizione temporanea per anni due ed ammenda di € 5000 (euro cinquemila) cadauno; SCD Ligorna 1922: ammenda di € 5000. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, gli avvocati Calcagno e Cerbara hanno insistito nella richiesta di estinzione del deferimento richiamandosialle eccezioni presentate che, secondo i principi del diritto ordinario, precludono assolutamente l’esame di merito portando all’estinzione del procedimento sportivo. Impregiudicata la loro richiesta eccepiscono, nel merito, che le sanzioni pecuniarie richieste a carico dei propri assistiti non sono applicabili in quanto soggetti appartenenti alla sfera dilettantistica e pertanto esenti dalla tipologia. L’avv. Cerbara insiste sul fatto che nessuna sanzione di alcun tipo debba applicarsi alla SocietàLigorna soggetto estraneo alla USD Pontedecimo, nella quale non è confluito nessun nominativo tra quelli oggetto del deferimento. Il tutto secondo quanto riportato nelle rispettive memorie difensive. Il signor Giorgio De Lucchi, nel suo intervento, rigetta ogni addebito mosso, dolendosi del fatto che una sua memoria difensiva inviata alla Procura Federale non sia stata ricevuta dalla stessa; rigetta pertanto ogni addebito affermando di non conoscere né di averavuto alcun contatto con quelle società sponsorizzantiperaltro residenti in Genova, mentre egli opera e lavora nell’area spezzina. Il Tribunale, letto ed esaminato il corposo fascicolo allegato all’atto di deferimento, non può che convenire con quanto sostenuto dall’accusa in merito alla violazione da parte dei soggetti deferiti di quei principi di lealtà, correttezza e probità messi a capo dell’ordinamento federale dall’art 1 comma 1 C.G.S. (ora art. 1bis comma 1 vigente C.G.S.). Nel loro insieme, i fatti ascritti a Giovanni Paladini, Marylin Fusco, Giorgio De Lucchi e Geremia Armienti, giudicati sotto il profilo della normativa federale, appaiono molto gravi e meritano quelle sanzioni d’inibizione temporanea nella misura, che appare congrua, richiesta dall’accusa. Nel merito della non applicabilità della sanzione dell’ammenda a soggetti non appartenenti alla sfera del calcio professionistico in base al disposto dell’art. 19 comma 1 punto 6, l’invocata norma è superata dall’art. 1bis comma 6 C.G.S., che è norma speciale che sovrasta quella generale. Quanto a Baffi Giuseppe rileva il Tribunale che la stessa Agenzia delle Entrate ha rilevato tra l’altro, che non emergono specifici elementi di responsabilità a carico del medesimo. Pertanto Baffi Giuseppe appare esente da responsabilità in merito alla violazione dell’art. 1bis comma 1 CDG. Quanto alla società Ligorna 1922, chea seguito della fusionecon l‘USD Pontedecimo, ne ha assorbito, oltre al beneficio di poter disputare il Campionato in una categoria superiore, anche gli oneri, non è possibile affrancarla dalle responsabilità dei fatti illeciti compiuti dai soggetti nell’interesse della società incorporata talché va irrogata la sanzione pecuniaria nella misura richiesta dalla Procura Federale, che appare correttamente determinata sulla base della gravità degli illeciti compiuti dai singoli deferiti. Per questi motivi il Tribunale Federale Territoriale delibera di infliggere ai signori: Giovanni Paladini: inibizione temporanea per anni cinque, e ammenda di € 10000 (euro diecimila). Marylin Fusco: inibizione temporanea per anni cinque,e ammenda di € 10000 (euro diecimila), Giorgio De Lucchi: inibizione temporanea per anni quattro, e ammenda di € 7500 (euro settemilacinquecento). Geremia Armienti:-inibizione temporanea per anni due, e ammenda di € 5000 (euro cinquemila). Condanna la SCD Ligorna 1922al pagamento di una ammenda di € 5000 (euro cinquemila). Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dal C.G.S. 8.
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