COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 10/cs – Ricorso A.S.D. Bogliasco avverso la squalifica del calciatore Matteo Raimondo per otto giornate – Gara Rivasamba H.C.A. – Bogliasco del 23.10.2016 Campionato Allievi Fascia “B”. C.U. n. 24 del 27.10.2016.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 17/11/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 10/cs – Ricorso A.S.D. Bogliasco avverso la squalifica del calciatore Matteo Raimondo per otto giornate – Gara Rivasamba H.C.A. – Bogliasco del 23.10.2016 Campionato Allievi Fascia “B”. C.U. n. 24 del 27.10.2016. Con la seguente motivazione: “Al termine della gara, attingeva l’arbitro con una spinta al torace obbligandolo a indietreggiare. Alla notifica del provvedimento disciplinare attingeva nuovamente il direttore di gara con una spinta al torace e proferiva al suo indirizzo diverse espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose. Doveva essere allontanato dai propri compagni di squadra”, Il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore Matteo Raimondo la squalifica per otto giornate di gara. 30/28 Avverso la sanzione è insorta l’A.S.D. Bogliasco che nel ricorso ritualmente depositato lamenta ed eccepisce che il comportamento del proprio tesserato non fu violento perché, nell’occasione, lo stesso aveva appoggiato la mano sull’arbitro al quale, nella sua qualità di Capitano, si era rivolto per ottenere spiegazioni. L’istante evidenzia altresì la giornata “poco felice” del direttore di gara e sollecita questa Corte a effettuare tutti i passi necessari ad accertare la verità dei fatti. Conclude con la richiesta di riduzione “in maniera sensibile” delle giornate di squalifica del calciatore. Il ricorso non può trovare accoglimento. La reclamante oppone al contenuto degli atti una differente versione dei fatti, in pratica tacciando l’arbitro di avere distorto la verità; perciò invita la Corte ad esperire tutte le vie necessarie per l’accertamento dell’accaduto, incluso l’escussione di testi. Osserva la Corte che per sostenere siffatte accuse, le semplici doglianze della ricorrente non sono idonee a scalfire un resoconto chiaro e coerente e vanno, pertanto, retrocesse a mere dichiarazioni difensive secondo quanto dispone il Codice di Giustizia Sportiva che attribuisce agli atti ufficiali valore di prova assoluta assistita da privilegio. Quanto alla misura della sanzione, questa è stata correttamente determinata applicando, in assenza di attenuanti, il minimo edittale della pena (art. 19 punto 3 lett. d CGS). Per questi motivi, la Corte delibera di non accogliere il ricorso e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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